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Flash News

COVID-19: l’ESMA sulle regole di condotta e requisiti organizzativi nell’ambito MiFID II

11 Maggio 2020
Di cosa si parla in questo articolo

L’ESMA ha pubblicato una comunicazione indirizzata agli intermediari che prestano servizi di investimento precisando le regole di condotta da seguire e i requisiti organizzativi da rispettare per conformarsi alla direttiva MiFID II nel contesto generato dalla crisi pandemica COVID-19.

Ciò anche a seguito dell’aumento rilevato nell’operatività e nell’attività di trading da parte di investitori retail nel contesto attuale, caratterizzato da elevata volatilità dei mercati finanziari e da elevati rischi per gli investitori retail stessi nel caso di negoziazione di prodotti complessi o rischiosi.

L’ESMA, in questo caso, ritiene che gli obblighi delle imprese che offrono servizi di investimento o servizi accessori agli investitori siano ancora maggiori e raccomanda alle imprese il rispetto degli obblighi di:

  • product governance;
  • trasparenza informativa;
  • adeguatezza/appropriatezza.

Riguardo al primo, l’ESMA ricorda che gli intermediari hanno l’obbligo di predisporre presidi adeguati nell’interesse del cliente retail e del cliente potenziale (target market e strategia di distribuzione degli strumenti finanziari sia prodotti che da distribuire). Riguardo alla trasparenza, l’ESMA ribadisce la necessità che gli intermediari informino in tempo utile e in maniera adeguata la clientela sull’impresa, i suoi servizi e gli strumenti finanziari, distinguendo tra clienti retail e professionali.

L’ESMA raccomanda infine agli intermediari che forniscono consulenza in materia di investimenti o di portafogli una profilatura del cliente attenta alle possibili conseguenze della crisi pandemica COVID-19 sulla situazione patrimoniale del cliente stesso, anche in rapporto alla valutazione di appropriatezza del portafoglio detenuto dal cliente, data anche la situazione determinata dalla crisi.

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