L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 24 febbraio 2025 una nuova FAQ in materia di benefici connessi all’adesione al concordato preventivo biennale.
In particolare la domanda posta chiedeva se, chi aderisce al concordato preventivo biennale per il biennio 2024-2025, possa usufruire delle agevolazioni previste dall’art. 9-bis, c. 11, del D.L. 50/2017, a partire 2024, ovvero dal primo dei due anni di decorrenza del concordato.
Per l’Agenzia delle Entrate, la risposta è affermativa: qualora l’adesione al concordato preventivo biennale venga effettuata nel 2024, il beneficio dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità trova applicazione già con riferimento al credito IVA che emerge dalla dichiarazione IVA 2025 (relativa all’anno di imposta 2024); inoltre, tale beneficio, qualora rivolto ai soggetti che hanno aderito al concordato, può essere inteso per l’Agenzia con il limite più elevato di 70.000 euro.
Preliminarmente, l’Agenzia ricorda che l’art. 9-bis, c. 11 citato riconosce, a seconda dei diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA, i benefici:
- dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA per un importo non superiore a 70.000 euro
- dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA, per un importo non superiore a 70.000 euro annui.
L’art. 19, c. 3, del D. Lgs. 13/2024 (decreto CPB) dispone che per i periodi d’imposta oggetto del concordato preventivo biennale sono riconosciuti i benefici, compresi quelli relativi all’IVA, previsti dal citato art. 9-bis, c. 11: pertanto, i soggetti interessati potranno avvalersi di tali benefici già a partire dal primo dei due anni di decorrenza del concordato, in quanto l’adesione al concordato preventivo biennale è effettuata nel corso di tale primo anno e, quindi, ben prima del termine di presentazione del relativo modello IVA.
In tal caso, secondo l’Agenzia, non si verifica in questo caso quel “gap” temporale tra presentazione della dichiarazione IVA e modelli ISA che giustificherebbe l’applicazione differita di tali agevolazioni ai fini IVA, per chi ottiene determinati punteggi ISA.