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Giurisprudenza

Euribor manipolato alle Sezioni Unite: le conclusioni della Procura

26 Febbraio 2025

Conclusioni Procura Generale della Corte di Cassazione, 18 febbraio 2025 – Dott. Stanislao De Matteis

Di cosa si parla in questo articolo

In data 18 febbraio 2025, sono state presentate innanzi la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, le conclusioni della Procura Generale della Corte di Cassazione (Sost. Proc. Gen. Dott. Stanisleo De Matteis), relativamente alla vexata quaestio dell‘incidenza sulla validità del contratto di mutuo del fatto che la clausola determinativa degli interessi si richiami al parametro Euribor manipolato, ovvero oggetto di intesa anticoncorrenziale dichiarata illecita dalla Commissione UE.

In ordine alle conseguenze dell’eventuale nullità del contratto di mutuo sull’efficacia del titolo esecutivo, si ricorda il nostro prossimo webinar del 03 aprile 2025 “Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo“.

La Procura, nelle proprie conclusioni, chiede che le Sezioni Unite, rigettando il ricorso, affermino il seguente principio di diritto in materia di mutuo che rinviino al parametro Euribor manipolato:

Un contratto può dirsi “a valle” dell’intesa restrittiva (solo) se costituisce specifica attuazione di tale intesa e ciò presuppone che il contratto “a valle” si muova nello stesso perimetro o, meglio, nello stesso settore nel quale si è verificata l’intesa anticompetitiva. Ne consegue che i contratti di mutuo i quali hanno assunto come riferimento l’Euribor nel periodo oggetto dell’intesa restrittiva della concorrenza non possono essere qualificati contratti “a valle”, in quanto l’intesa illecita, per come accertata dalla Commissione europea, aveva ad oggetto della manipolazione del tasso Euribor nell’ambito dei contratti derivati”.

La procura, nelle conclusioni presentate innanzi le Sezioni Unite, sintetizza preliminarmente le possibili opzioni rimediali riscontrabili in dottrina e giurisprudenza, nei confronti dei contratti che fanno riferimento, nella determinazione del tasso applicabile, all’Euribor:

  • la nullità antimonopolistica diretta (i.e., contratto di finanziamento quale sbocco dell’intesa)
  • la nullità parziale da indeterminabilità dell’oggetto della clausola di indicizzazione
  • l’annullabilità per dolo del terzo ex art. 1439 c.c.
  • la riparatoria.

La rimessione alle Sezioni Unite costituisce, dunque, l’occasione per prendere definitivamente posizione sulle questioni di seguito sintetizzate, relativamente ai mutui che rinviino al paramentro Euribor.

Cosa si intenda per contratto “a valle”

La Procura sposa la tesi della Terza Sezione (Cass. 12007/2024) per cui un contratto può essere ritenuto a valle di intese anticoncorrenziali illecite solo quando vi sia una consapevole o volontaria applicazione delle intese illecite stesse.

Ricorda inoltre che i divieti della normativa antitrust non sono destinati ad incidere sul contenuto degli atti negoziali, riguardando unicamente il comportamento posto in essere dai soggetti che hanno operato “a monte” (ex art. 101 TFUE e art. 2 L. 287/1990); per il propagarsi della nullità da un rapporto giuridico a un altro, è necessaria la sussistenza:

  • di un vincolo di dipendenza funzionale, allo scopo di ottenere un risultato economico tramite la distorsione della concorrenza
  • di un collegamento negoziale oggettivamente apprezzabile fra i due

Se sussista un collegamento funzionale tra l’intesa anticoncorrenziale sui contratti derivati e i finanziamenti con Euribor manipolato

La Procura, innanzi le Sezioni Unite, ricorda che nel caso esaminato dalla Commissione Europea la condotta anticoncorrenziale accertata aveva ad oggetto il solo mercato dei prodotti derivati: l’oggetto della intesa non era l’Euribor manipolato in quanto tale, ma i fattori di incertezza nel posizionamento sul mercato degli EIRD, dove tutte le banche cartelliste operavano quali market maker, e poi l’ottimizzazione dei profitti a determinate scadenze, tenuto conto della composizione del proprio portafoglio di derivati.

L’intesa ha riguardato pertanto un mercato diverso da quello dei mutui a tasso variabile: l’atto negoziale “a valle” non costituisce, perciò, un mezzo per violare la normativa antitrust e, dunque, non presenta alcun “collegamento funzionale” con l’intesa “a monte”.

La Procura ricorda che, diversamente dal caso esaminato, nel caso di cui alla sentenza delle Sezioni Unite del 2021 (41994/2021) –  che come noto si è pronunciata sullo specifico fenomeno della riproduzione in contratti di fideiussione di clausole del modello ABI ritenute illecite dal Provvedimento di banca d’Italia n. 55/2005 – vi era una diretta ed immediata corrispondenza tra le disposizioni contrattuali e le condizioni oggetto dell’intesa restrittiva della concorrenza: il contratto “a valle” (una fideiussione) era interamente o parzialmente riproduttivo dell’intesa “a monte”, dichiarata nulla dall’autorità di vigilanza; quindi, l’atto negoziale “a valle” era di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust.

Pertanto, secondo la Procura tale pronuncia va interpretata in senso restrittivo, in quanto un contratto può dirsi “a valle” dell’intesa restrittiva solo se costituisce specifica attuazione di tale intesa, ovvero se il contratto “a valle” si muova nello stesso perimetro o nello stesso settore nel quale si è verificata l’intesa anticompetitiva.

Gli oneri probatori di chi agisca in giudizio chiedendo la tutela reale e/o risarcitoria a fronte di una pratica anticoncorrenziale

Nonostante l’evidente illiceità dei comportamenti sotto il profilo della concorrenza, non emerge per la Procura (dalle conclusioni presentate innanzi le Sezioni Unite) una chiara indicazione che tali pratiche abbiano concretamente manipolato il valore dell’Euribor: l’accertamento della Commissione si è incentrato sulla illegittimità di tali pratiche, ma non indica se tali condotte abbiano poi avuto una concreta incidenza sul valore dell’Euribor.

Per ottenere la dichiarazione di nullità del tasso pattuito che rinvia all’Euribor manipolato occorre provare, secondo la Procura, che la condotta illecita sanzionata dalla Commissione abbia portato ad una alterazione dell’Euribor.

In mancanza di prova circa l’incidenza di tali condotte nella concreta determinazione del tasso Euribor è difficile sostenere la potenziale invalidità dei tassi di interesse che fanno riferimento all’Euribor, e ciò, soprattutto per le banche estranee a tali pratiche illecite.

Secondo l’interpretazione proposta dalla Procura, i contratti che fanno riferimento, nella determinazione del tasso applicabile, all’Euribor non sono affetti da alcuna forma di nullità: l’alterazione dell’Euribor può, semmai, determinare (in caso di conoscenza della manipolazione del parametro ad opera di terzi) nell’utente finale una falsa rappresentazione della realtà idonea ad inficiare il loro processo di formazione della volontà, che può consentire, ricorrendone i relativi presupposti, il ricorso agli ordinari rimedi previsti per i vizi del consenso, anche sotto forma di responsabilità pre-contrattuale (cfr. art. 1140 c.c.).

Sarà quindi necessario provare la consapevolezza del raggiro del terzo, talvolta ricostruita in giurisprudenza sotto forma di “connivenza”, sia, in caso di invocata annullabilità, di ricostruire la base normativa dell’eventuale possibilità di sostituzione del parametro richiamato dalla clausola contrattuale con un altro valore (cfr. Cass. n. 19990/2024, e Cass. n. 12007/2024).

Inoltre, per la Procura il risparmiatore danneggiato potrà in ogni caso invocare la tutela risarcitoria per ottenere il ristoro del “sovraprezzo”, cioè della differenza tra il tasso corrispettivo effettivamente pagato e il tasso che si sarebbe dovuto corrispondere in assenza di manipolazione, sempre che risulti provato il nesso eziologico tra la condotta e il danno.

Sull’interferenza della disciplina consumeristica nei mutui che rinviino al parametro Euribor manipolato

Non è possibile per la Procura, come si evince dalle conclusioni presentate innanzi le Sezioni Unite, pervenire alla nullità della clausola determinativa degli interessi, a mezzo dell’Euribor manipolato, in caso di banche estranee all’intesa, neppure tramite la disciplina consumeristica: l’art. 33, c. 5, cod. cons., infatti, non ricomprende nella presunzione di vessatorietà le pattuizioni concernenti “prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista”.

Per la Procura, ammettere il ricorrere di una nullità virtuale di protezione, significa affermare la responsabilità della banca estranea all’intesa per una posizione di garanzia oggettiva, legata cioè al fatto che il mercato sia stato distorto dalla condotta di terzi: ma è all’evidenza non ipotizzabile una posizione di garanzia oggettiva degli istituti di finanziamento.

In ordine al rapporto fra clausole vessatorie e criteri di determinazione degli interessi, si ricorda altresì il nostro prossimo webinar del 27 febbraio 2025 “Le clausole vessatorie nei contratti bancari e finanziari”

Sulla non determinabilità dell’indice esterno Euribor manipolato, adottato dalle parti

La procura si discosta dalla pronuncia della Cassazione 12007/2024, per cui l’effettiva alterazione dell’indice esterno adottato dalle parti renderebbe quello stesso oggetto non determinabile perché tale strumento sarebbe incompatibile con l’autoregolamentazione degli interessi concordata dalle parti.

L’indicazione dei tassi di interesse convenuti nei contratti di finanziamento mediante rinvio a parametri, quali l’Euribor, elaborati da istituzioni sovranazionali e di agevole individuazione e accessibilità, è, invero, conforme al principio della determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto ex art. 1346 c.c.: le parti si limitano infatti a richiamare non la complessa formula di calcolo dell’Euribor, bensì un fatto esterno al contratto, che è assunto nel contratto nella sua oggettività, ossia il suo valore; pertanto, il requisito della determinatezza è pienamente soddisfatto nel momento in cui è oggettivamente determinato il parametro di riferimento, a prescindere da ogni considerazione di quale sia il suo concreto valore.

L’esigenza della determinatezza del tasso è soddisfatta dalla univocità del riferimento all’Euribor quale indice per il calcolo degli interessi dovuti; determinatezza che non può essere, allora, messa in discussione da un eventuale successivo accertamento che il valore che quel parametro di volta in volta esprime non costituisce sempre il “vero” prezzo del denaro sul mercato interbancario secondo la legge della domanda e dell’offerta, a causa di una condotta di manipolazione del suo processo formativo.

Sulla natura di “prova privilegiata” della pronuncia della Commissione UE

Per la Procura, perché possa essere invocato il carattere vincolante della decisione amministrativa sui giudici nazionali, che devono pronunciarsi sugli illeciti oggi previsti dagli artt. 101 e 102 TFUE, devono ricorrere almeno due elementi:

  • deve essere invocata nei confronti della medesima parte già coinvolta nel procedimento amministrativo
  • deve concernere esclusivamente alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso.

Rileva la Procura, in ordine a tale duplice presupposto, che:

  • la banca convenuta in giudizio è estranea all’intesa e al perimetro soggettivo della decisione della Commissione Europea
  • le decisioni della Commissione Europea del 2013 e del 2016, pur mettendo in luce una serie di pratiche illecite da parte di alcune banche, non hanno dato alcuna chiara indicazione che tali pratiche abbiano concretamente alterato il valore dell’Euribor.
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