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Mifid II: in consultazione le modifiche al Regolamento Intermediari su protezione degli investitori e assessment organizzativo

10 Luglio 2017
Di cosa si parla in questo articolo

Consob ha avviato la pubblica consultazione sulle proposte di modifiche al regolamento intermediari relativamente alle disposizioni per la tutela degli investitori ed alle competenze e conoscenze richieste al personale degli intermediari, connesse al recepimento della Direttiva 2014/65/Ue (Mifid II).

La consultazione si chiude il prossimo 21 agosto.

Come si legge nel comunicato stampa della Consob, di seguito espressamente riportato, le modifiche regolamentari che si sottopongono alla consultazione del mercato intendono recepire nel regolamento intermediari:

a) le disposizioni contenute nella Mifid II, volte a garantire la protezione degli investitori, nonché le disposizioni di cui alla direttiva delegata (Ue) 2017/593 della Commissione del 7 aprile 2016, con particolare riferimento alle disposizioni concernenti gli obblighi di governance dei prodotti e la disciplina degli incentivi. Nell’apportare le modifiche al regolamento intermediari, si tiene altresì conto di quanto previsto dal regolamento delegato (Ue) 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016, per sua natura direttamente applicabile;

b) la specifica disciplina in materia di “knowledge & competence” dettata dalla Mifid II e ulteriormente dettagliata nelle Guidelines emanate dall’Esma – European Securities and Markets Authority, l’autorità di vigilanza europea dei mercati, il 17 dicembre 2015.

Relativamente alla disciplina concernente la tutela degli investitori, tenuto conto della diretta applicabilità nell’ordinamento nazionale del regolamento (Ue) 2017/565, sono state apportate al regolamento intermediari le necessarie modifiche atte ad adeguarlo alla citata fonte europea.

Con riguardo alla disciplina sui contratti contenuta nel regolamento intermediari (articoli 37 e 38) la modifica è attuata principalmente al fine di estenderne l’ambito applicativo; infatti l’obbligo di ricorrere al contratto scritto, in coerenza con la Mifid II, viene sancito anche nei rapporti con i clienti professionali e, in ossequio all’articolo 58, par. 1, del regolamento delegato 2017/565, anche nel caso in cui venga prestato il servizio di consulenza, ove sia effettuata una valutazione periodica dell’adeguatezza.

La disciplina sugli incentivi, contenuta nel Libro III, Parte II, Titolo V del regolamento intermediari è modificata per recepire le corrispondenti disposizioni previste dalle fonti europee, primarie e secondarie [direttiva delegata (Ue) 2017/593].

Al fine di una migliore sistematizzazione e chiarezza della disciplina applicabile, sono introdotti tre nuovi Capi, con cui si dà attuazione alle previsioni riguardanti rispettivamente: i) gli incentivi in relazione alla prestazione dei servizi di investimento diversi dalla gestione di portafogli e dalla consulenza su base indipendente (Capo I); ii) gli incentivi specificamente attinenti ai servizi di gestione e di consulenza indipendente (Capo II); iii) la ricerca in materia di investimenti (Capo III).

In tema di product governance, la necessità di recepire le disposizioni della normativa europea, primaria e secondaria, ha portato all’introduzione nel Libro III, Parte II, del regolamento intermediari, del nuovo Titolo VIII-bis.

Nell’ottica di meglio articolare gli obblighi derivanti da tale disciplina, sono previsti, in linea con l’approccio seguito dal legislatore europeo, due set di disposizioni differenziate applicabili, rispettivamente, agli “intermediari produttori” e agli “intermediari distributori”.

Tenuto conto del nuovo riparto di competenze regolamentari tra Consob e Banca d’Italia delineato dallo schema di decreto legislativo contenente le modifiche al Testo unico della finanza -Tuf in recepimento della Mifid II, in base al quale non si prevede più il ricorso alla regolamentazione congiunta della Banca d’Italia e della Consob, è stato introdotto nel regolamento intermediari il nuovo Libro III-bis nel quale è confluita, con i necessari adattamenti tesi a recepire il nuovo quadro normativo europeo, la disciplina in materia di procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi, controllo di conformità alle norme, trattamento dei reclami, operazioni personali, gestione dei conflitti di interesse, conservazione delle registrazioni, attualmente contenuta nel regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007 (regolamento congiunto).

Con riferimento alla specifica disciplina applicabile ai gestori collettivi, in linea di continuità con quanto attualmente previsto dal regolamento congiunto, che dedica a tali soggetti un parte ad hoc (Parte V), si ritiene di confermare tale impostazione anche nel regolamento intermediari. Pertanto, il complesso degli obblighi, di natura organizzativa e procedurale, gravanti in capo ai gestori collettivi, anche nella loro qualità di prestatori di servizi di investimento, formerà oggetto di un separato documento di consultazione di prossima pubblicazione.

Ulteriori modifiche sottoposte a consultazione concernono l’offerta e consulenza inerenti a depositi strutturati e prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari emessi da banche, alle quali sono state estese le regole di condotta di derivazione Mifid II, contenute nel regolamento intermediari.

Con l’occasione delle modifiche regolamentari in esame, è stata sottoposta alla consultazione del mercato una modifica all’articolo 79 del regolamento intermediari, non derivante dalla necessità di completare a livello di normativa secondaria il processo di recepimento della Mifid II ma finalizzata ad uniformare la disciplina ivi prevista in materia di promozione e collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza a quella in materia di offerta fuori sede di cui all’articolo 30, comma 2, lettera b) del Tuf. In tal modo l’offerta di propri strumenti finanziari rivolta ai dipendenti nonché ai collaboratori non subordinati dell’emittente, della controllante ovvero delle sue controllate, può essere liberamente effettuata sia mediante la contestuale presenza fisica e simultanea del soggetto offerente e dell’oblato, sia mediante ricorso a strumenti di comunicazione a distanza (fax, posta elettronica, intranet aziendale) che prescindano da tale simultaneità, senza necessità di un intermediario incaricato. Unica condizione imposta è che tale sistema sia protetto da adeguate misure di sicurezza in grado di consentire l’accesso esclusivamente ai soggetti interessati, indipendentemente dal luogo fisico in cui si trovano al momento dell’accesso.

La nuova disciplinain materia”knowledge & competence” è contenuta nel nuovo Titolo VIII-ter del Libro III, Parte II, del regolamento intermediari.

Le disposizioni in questione intendono garantire una maggiore tutela degli investitori e un innalzamento del livello di qualificazione del personale a diretto contatto con la clientela. Al contempo, si è inteso contemperare tali finalità con le esigenze di flessibilità, di riduzione degli oneri e di autonomia organizzativa degli intermediari.

Nella predisposizione delle nuove disposizioni si è tenuto conto dei suggerimenti e delle riflessioni rappresentati dagli operatori durante la consultazione preliminare avviata il 22 dicembre 2016 e conclusa il 20 gennaio 2017.

In particolare nella nuova disciplina – ispirata al principio di proporzionalità – si è inteso fornire un sistema flessibile di accesso all’attività, ammettendo una pluralità di percorsi formativi e un’ampia gamma di titoli di studio e bilanciando, fatto salvo il periodo minimo di sei mesi, la durata dell’esperienza richiesta in funzione del titolo di studio conseguito (più bassa è la qualifica, maggiore è l’esperienza richiesta). Inoltre, i requisiti di qualifica ed esperienza sono stati diversamente modulati in relazione alle caratteristiche del servizio prestato, richiedendo per chi intende svolgere il servizio di consulenza, a parità di titolo di studio, un periodo di esperienza più elevato rispetto a coloro che forniscono informazioni.

Si rappresenta, infine, che al documento di consultazione in esame seguiranno ulteriori documenti di consultazione concernenti altre modifiche da apportare al regolamento intermediari al fine di completare, a livello di normazione secondaria di competenza della Consob, il processo di recepimento della Mifid II.

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