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Dichiarazioni operazioni in oro: UIF su decorrenza delle modifiche

5 Marzo 2025
Di cosa si parla in questo articolo

UIF (Unità di informazione Finanziaria) con comunicato del 28 febbraio 2025, ricorda che le novità introdotte dal D. Lgs. 211/2024 sulle dichiarazioni di operazioni in oro, trovano applicazione a partire dal 17 gennaio 2025, mentre le operazioni eseguite prima di tale data sono disciplinate dalle disposizioni della L. 7/2000 (ante riforma).

Si ricorda che dal 17 gennaio 2025 devono essere dichiarate all’UIF, tramite il Portale InfostatUIF, i trasferimenti concernenti:

  • le operazioni in oro, qualora il valore risulti di importo pari o superiore a 10.000 euro, e non più 12.500 euro
  • le operazioni dello stesso tipo eseguite nel corso del mese solare con la medesima controparte, qualora singolarmente siano pari o superiori a 2.500 euro e complessivamente pari o superiori a 10.000 euro (c.d. operazioni frazionate)
  • materiale d’oro da destinare a fusione per ricavarne oro da investimento, nonché a uso prevalentemente industriale, ad eccezione dei trasferimenti al seguito di oro da investimento, corrispondente a monete con un tenore in oro di almeno il 90% o a lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5%, in entrata o in uscita dal territorio nazionale, che dovranno essere dichiarati all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

UIF, tenuto conto di alcuni quesiti formulati da alcune associazioni di categoria, fornisce quindi dei chiarimenti sulle dichiarazioni da trasmettere sulle dichiarazioni delle operazioni in oro, ai sensi della disciplina normativa ratione temporis applicabile:

  • le operazioni eseguite fino al 16 gennaio 2025 devono essere dichiarate alla UIF qualora il valore sia pari o superiore a 12.500 euro; fino a tale data non rilevano le operazioni di cui all’art. 1, c. 2-bis, L.  7/2000, come modificata dal D. Lgs. 211/2024 (c.d. operazioni frazionate)
  • le operazioni realizzate dal 17 gennaio 2025 devono essere dichiarate alla UIF, qualora il valore sia pari o superiore a 10.000 euro, e da tale data rilevano anche le operazioni frazionate; le dichiarazioni inerenti tali operazioni devono quindi essere trasmesse indicando il numero delle operazioni effettuate e l’importo complessivo delle stesse.
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