IVASS ha posto in consultazione lo schema delle disposizioni tecniche e attuative di cui all’art. 13 del decreto MIMIT 6 novembre 2024, n. 215, relativamente all’arbitro assicurativo e la determinazione dei criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela sulle prestazioni e i servizi assicurativi.
Con il decreto citato è infatti stato istituito l’Arbitro Assicurativo e sono state emanate, in attuazione dell’art. 187.1 del CAP, le regole di svolgimento dei procedimenti dinnanzi allo stesso.
In particolare, l’art. 13 del regolamento ministeriale demanda a IVASS – che nel documento posto in consultazione attua – l’adozione di disposizioni tecniche e attuative di dettaglio in materia di:
- adesione all’Arbitro Assicurativo: IVASS precisa che le imprese di cui all’elenco II in appendice all’albo delle imprese e gli intermediari di cui all’elenco annesso al RUI, che non intendono aderire all’Arbitro Assicurativo, ne danno comunicazione a IVASS a mezzo posta elettronica all’indirizzo indicato entro il 30 luglio 2025, specificando il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie FIN-NET cui aderiscono e l’indirizzo del relativo sito internet
- procedura di selezione e nomina dei componenti del collegio: IVASS, ai fini della selezione dei componenti di propria spettanza di cui all’art. 4, c. 2, lett. a) del regolamento ministeriale, informa che pubblicherà sul proprio sito internet e su quello dell’Arbitro Assicurativo un avviso contenente modalità e termini per la presentazione delle candidature
- modalità tecniche ed operative di svolgimento delle riunioni del collegio: IVASS individua nel dettaglio gli adempimenti della Segreteria circa la convocazione, le modalità prevalentemente telematiche degli incontri, e disciplina altresì, fra gli altri, il ruolo di coordinamento del Presidente del Collegio
- attività della segreteria tecnica
- adempimenti per la presentazione del ricorso all’Arbitro Assicurativo: IVASS chiarisce che sul sito web dell’Arbitro Assicurativo sarà messo a disposizione un portale per la presentazione del ricorso, secondo una procedura guidata; inoltre, IVASS esplicita che la clientela può presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo nei confronti delle imprese di assicurazione e/o degli intermediari, ovvero:
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- l’impresa, per gli aspetti che la riguardano e per quelli relativi al comportamento dei propri dipendenti e degli intermediari iscritti nella sezione C) del Registro Unico degli Intermediari (RUI), in quanto produttori diretti che operano per conto e sotto la piena responsabilità dell’impresa
- gli intermediari iscritti nelle sezioni A), B), D), ed F) del RUI in quanto intermediari di riferimento, per gli aspetti che li riguardano e per quelli relativi al comportamento dei propri dipendenti e collaboratori iscritti nella sezione E)
- gli intermediari iscritti nell’elenco annesso al RUI per gli aspetti di propria pertinenza e per quelli riguardanti il comportamento dei dipendenti e collaboratori iscritti nella sezione E)
- adempimenti successivi alla decisione: la comunicazione di avvenuta esecuzione della decisione di cui all’art. 12, c. 1 del regolamento ministeriale può essere effettuata anche tramite le rispettive associazioni di categoria; ciascuna parte potrà richiedere la correzione di meri errori materiali e di calcolo contenuti nella decisione, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della decisione completa della motivazione; le decisioni più rilevanti adottate dal collegio, individuate dal Presidente, saranno pubblicate sul sito web dell’Arbitro Assicurativo
- pubblicità dell’inosservanza della decisione: IVASS precisa che ulteriori modalità operative, rispetto a quelle già previste nell’art. 12 del regolamento ministeriale, saranno rese note sul sito web dell’Arbitro Assicurativo.
Eventuali osservazioni al documento in consultazione, commenti e proposte possono essere inviate a IVASS entro il 5 aprile 2025.