L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 18/E del 07 marzo 2025, ha soppresso il codice identificativo “10” denominato “cessionario/fornitore”, da indicare nel modello F24 Elide, per versare, con la remissione in bonis, la sanzione ridotta, in caso di omesso invio della comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o della prima cessione del credito da bonus edilizi.
Tale codice era stato istituito in sostanza in caso di invio oltre i termini della comunicazione dell’opzione dello sconto in fattura o la prima cessione dei crediti di bonus edilizi: il codice tributo doveva essere riportato nella sezione del modello F24 “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, congiuntamente al codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che aveva acquistato il credito.
L’Agenzia ricorda che l’art. 2, c. 1, del D.L. 39/2024, ha infatti stabilito che l’art. 2, c. 1, del D.L. 16/2012 non si applica in relazione all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’esercizio delle opzioni di cui all’art. 121, c. 1, lett. a) e b), del D.L. 34/2020, “incluse quelle relative alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti“.