Il 30 maggio 2016 l’ESMA ha pubblicato la propria nuova “Opinion” ai sensi dell’art. 2(4) della MIFID II sulle attività da considerarsi come “ancillari” rispetto al business principale delle società che sono operative sul trading in derivati su commodity.
In particolare, l’opinion in questione è stata predisposta dall’ESMA in risposta ad una sollecitazione della Commissione Europea con la quale era stato richiesto all’ESMA di valutare talune modifiche alla precedente bozza di “RTS 20” in relazione alla MIFID II in tema di individuazione delle circostanze ai sensi delle quali sarà possibile definire come “ancillari” all’attività principale il trading in derivati su commodity per le società non finanziarie.
Al fine di assicurare che la MIFID II raggiunga l’obiettivo di regolamentare l’attività in derivati su commodity anche di società non finanziarie che superino determinate soglie di rilevanza, gli RTS 20 predisposti dall’ESMA prevedono sia un test di carattere quantitativo rispetto all’attività di trading sia un test qualitativo sull’attività complessiva di business della suddetta società. Su tale ultimo aspetto, in particolare, la Commissione Europea ha richiesto delle modifiche all’ESMA al fine di tenere in considerazione un “test” basato sul livello complessivo del capitale (inteso come investimenti e patrimonio) che viene interessato dal business della società in questione che opera in derivati su commodity.
Alla luce delle suddette richieste di modifica, l’ESMA ha prodotto tale nuova versione degli RTS 20 che include nuove modalità per la valutazione ed il calcolo delle attività di business al fine di condurre un test qualitativo sull’attività complessiva delle società non finanziarie che operano in trading di derivati su commodities.