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Agevolazione prima casa per acquirenti trasferiti all’estero

24 Marzo 2025

Angelica Chiara Tazzioli, Dottoranda di ricerca in diritto tributario – Università degli Studi di Milano-Bicocca

Di cosa si parla in questo articolo

Con la risposta n. 28/2025, l’Agenzia delle entrate ha offerto chiarimenti sulle condizioni di accesso all’agevolazioneprima casa”, ai sensi della Nota II bis, comma 1 dell’art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Testo Unico di registro, relative alle ipotesi di acquisto di beni immobili da parte di soggetti trasferiti all’estero per ragioni di lavoro.

In particolare, al fine di beneficiare dell’aliquota agevolata del 2%, la norma pone tre requisiti che devono ricorrere congiuntamente:

  • l’ubicazione dell’immobile “nel comune di nascita del richiedente o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento”;
  • l’assenza di altri diritti reali vantati su immobili situati nel territorio dello stesso comune;
  • la novità nella fruizione dell’agevolazione in argomento.

Nel caso di specie, il quesito avanzato dall’Istante concerneva la corretta esegesi della locuzione prima del trasferimento, ai sensi alla lettera a) della predetta Nota II bis, onde stabilire, in conformità alla ratio legis della disposizione agevolatrice, se il comune presso il quale è localizzato l’immobile da acquistare debba coincidere con quello dell’ultima residenza (o di svolgimento della propria attività) antecedente al trasferimento all’estero, ovvero se, parimenti, rispetti la condizione in parola anche il bene situato in qualsiasi altro comune di passata residenza (o di svolgimento dell’attività lavorativa) del soggetto richiedente il trattamento fiscale agevolato. 

In via preliminare, l’Ufficio, ha sottolineato come, avuto riguardo alle innovazioni apportate al testo della Nota II bis, lettera a) ad opera dell’art. 2, comma 1, del D.L. n. 69/2023, il legislatore abbia inteso valorizzare il collegamento tra il soggetto che si è trasferito all’estero per motivi di lavoro ed il territorio in cui quest’ultimo è nato, ha risieduto e nel quale ha manifestato, nel corso degli anni, interessi personali o familiari.

Tale nesso risulterebbe quindi sussistente, in linea di principio, anche in relazione ad ogni comune nel quale la persona abbia risieduto oppure abbia svolto la propria attività.

In questa prospettiva, ferma restando la sussistenza delle ulteriori condizioni stabilite a norma di legge, non rileverebbe, ai fini dell’accesso al beneficio, la circostanza che l’immobile sia situato nell’ultimo comune in cui il richiedente abbia risieduto o svolto la propria attività prima del trasferimento oltre confine.

Trattasi, a parere dell’Agenzia, di una soluzione coerente tanto con il dato normativo positivo quanto con la ratio legis della norma agevolatrice, risultando, in definitiva, in linea con il godimento dell’agevolazione “prima casa” nelle ipotesi di acquisto di un  immobile nel comune di nascita da parte del residente all’estero, anche laddove il contribuente non abbia mai risieduto in quel preciso comune. 

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