La Consob ha comunicato la propria adesione ai nuovi orientamenti ESMA del 26 novembre scorso recanti linee di indirizzo in tema di complessità dei titoli di debito e dei depositi strutturati ai fini della disciplina dell’execution only (cfr. contenuti correlati).
Gli orientamenti Esma saranno introdotti nel nostro ordinamento nell’ambito delle disposizioni previste dalla direttiva 2014/765/Ue (Mifid II) e delle misure di attuazione relative. Gli intermediari sottoposti alla vigilanza Consob saranno tenuti a rispettarli a partire dalla data di applicazione della stessa Mifid II.
La Mifid II, al fine di innalzare la tutela degli investitori nella prestazione dei servizi di investimento, restringe ulteriormente, rispetto alle disposizioni vigenti, la categoria degli strumenti finanziari “non complessi” che possono formare oggetto dell’execution only, ossia del regime che consente oggi, a determinate condizioni, di disapplicare gli obblighi di assunzione di informazioni dai clienti e di connessa valutazione di appropriatezza delle transazioni. Questo nell’ambito dei servizi di esecuzione, ricezione e trasmissione ordini dei clienti.