Il 6 maggio 2015 l’ESMA ha diffuso le proprie linee guida finali in relazione all’interpretazione delle Section C6 e C7 dell’Annex I della MIFID per quanto concerne la definizione (fin qui abbastanza controversa) da ascrivere ai concetti di “commodity derivatives”.
In particolare, le Guidelines si concentrano sull’esatta definizione da ascrivere a livello comunitario ai concetti di derivati “physically settled” (che prevedono la compensazione mediante scambio fisico del sottostante) e di come l’uniforme interpretazione della MIFID su questi temi si risolverà anche in una migliore e coerente applicazione della normativa EMIR. Inoltre, le linee guida confermano che le operazioni su “forward” (anche su commodity) negoziate su mercati regolamentati o anche solo su MTF ricadono nella definizione di “derivati” cui alla Section C6 dell’Annex I della MIFID.
Le Guidelines in questione troveranno applicazione a partire dal 7 agosto 2015, e saranno comunque destinate ad essere superate a partire dal 3 gennaio 2017 nel momento in cui entrerà in vigore il nuovo regime di cui alla direttiva MIFID II (e connesso regolamento MIFIR), anche perché si avrà la successiva emanazione dei relativi nuovi atti regolamentari di recepimento della MIFID II. Anche per questo motivo, l’Agenzia ha deciso di non tradurre in altre lingue dell’Unione le presenti Guidelines che sono diffuse in inglese.