Pubblicata dalla Consob la Comunicazione n. 0097996 del 22 dicembre 2014 per gli intermediari in materia di distribuzione di prodotti finanziari complessi presso la clientela al dettaglio (c.d. retail), con l’obiettivo di accrescerne il regime di tutela.
In particolare, la Comunicazione:
1) sconsiglia esplicitamente agli intermediari di offrire alla clientela retail i prodotti finanziari complessi indicati in un apposito elenco, tra cui le cartolarizzazioni, gli strumenti convertibili a discrezione dell’emittente, gli strutturati, i credit linked. L’elenco ha carattere esemplificativo e non esaustivo.
2) richiama gli intermediari al loro dovere di porre il criterio della coerenza tra i prodotti offerti e i profili della clientela alla base di tutto il processo di intermediazione, quindi non solo la fase finale della distribuzione ma anche quella iniziale della progettazione e ingegnerizzazione dei prodotti.
3) richiama gli intermediari a prevenire i conflitti d’interesse che possono verificarsi nella distribuzione presso la clientela retail di prodotti finanziari complessi volti al rafforzamento patrimoniale dello stesso intermediario.
4) invita gli intermediari ad eliminare gli incentivi al personale che possono accentuare i conflitti d’interesse del venditore.
5) sollecita gli intermediari ad avvalersi degli stessi metodi di valutazione e di simulazione usati a fini interni per la gestione dei rischi anche nelle informazioni da rendere alla clientela al dettaglio in fase di distribuzione.
Qualora l’intermediario scelga di discostarsi dalle raccomandazioni sui limiti alla distribuzione dei prodotti ritenuti “non adatti” per i clienti al dettaglio, la decisione dovrà essere presa, su base motivata, dal vertice aziendale. L’intermediario dovrà informare il cliente circa il fatto che l’Autorità di regolamentazione e di vigilanza ritiene quel prodotto inadeguato alla clientela al dettaglio.
Gli intermediari dovranno decidere le modalità di attuazione della Comunicazione nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2015, informando Consob di tali decisioni.