Il Giudice Delegato del Tribunale di Brindisi (Dott. Natali), con provvedimento del 03 marzo 2025, si è soffermato sulla problematica relativa all’estendibilità al fideiussore, qualificabile quale imprenditore “di fatto”, delle misure protettive previste dal Codice della Crisi.
Si ricorda che le misure protettive sono tipizzate dall’art. 18 CCII e comprendono:
- il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, ma con un’innovativa estensione dell’ombrello protettivo anche ai beni ed ai diritti con i quali è esercitata l’attività di impresa se appartenenti a terzi
- il divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione (es. ipoteche giudiziali e legali), con esclusione di quelli concordati con l’imprenditore
- il divieto di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza, salva la facoltà per i creditori, il pubblico ministero e gli organi di controllo di avviare e proseguire il procedimento unitario
Nel provvedimento si afferma dunque che deve essere esclusa la fruibilità delle misure protettive da parte del mero fideiussore, in quanto il legislatore non ha inteso, tramite le stesse, proteggere soggetti diversi dall’imprenditore: deve ritenersi estranea alla ratio della norma speciale la salvaguardia del patrimonio di terzi (come il fideiussore) rispetto al soggetto imprenditoriale, in forma individuale o collettiva, dovendosi includere, invece, nel raggio delle misure protettive quei beni che, pur non essendo di titolarità dell’imprenditore, siano stati concretamente asserviti all’esercizio dell’attività di impresa, in linea con la ratio legis di preservare i valori aziendali e la loro redditività sul mercato.
Tuttavia, anche se il fideiussore non è imprenditore a livello formale, in alcuni casi potrebbe rivestire la qualifica di imprenditore di fatto.
Non può infatti escludersi infatti che il fideiussore assuma le vesti, non di mero garante delle obbligazioni, ma di vero e proprio cogestore dell’attività di impresa, divenendo qualificabile quale imprenditore di fatto, con le conseguenze penali e civili che conseguono all’assunzione di tale veste, ma anche con la possibilità di beneficiare delle agevolazioni, previste dal microsistema del Codice della crisi, tra cui le misure protettive: ciò accade quando il fideiussore non si limiti a sporadici finanziamenti, ponendo in essere un’attività di somministrazione sistematica di liquidità in favore della società, unitamente alla costante collaborazione all’interno della stessa.
In tali casi, a fronte della tendenziale non accordabilità delle misure protettive al fideiussore, l’estensione a quest’ultimo di tali misure può essere ammessa, pertanto, quando lo stesso assommi, su di sé, la veste di imprenditore di fatto: la fruibilità delle misure protettiva discende dall’applicazione del principio per cui lo statuto dell’imprenditore trova applicazione anche quando l’attività d’impresa sia, di fatto, concretamente esercitata; sarebbe infatti è irragionevole per il GD, postulare l’ammissibilità di una “segmentazione” dello stesso statuto, ritenendo lo stesso soggetto, imprenditore a determinati fini, e non tale, per converso, ad altri.
Nel caso di specie il fideiussore, nella valutazione del Tribunale, avrebbe assunto le vesti non di mero garante delle obbligazioni dell’impresa, ma di vero e proprio cogestore dell’attività di impresa, non limitandosi a sporadici finanziamenti, ma ponendo in essere un’attività di somministrazione sistematica di liquidità in favore della stessa: attività che, unitamente all’asserita e non contraddetta collaborazione all’interno dell’azienda, non ha reso per il Tribunale implausibile l’assunto per cui la stessa avrebbe assunto la veste di imprenditore di fatto.
Conseguentemente, ha confermato le misure c.d. tipiche ex art. 18 CCI (operanti erga omnes) anche nei riguardi del fideiussore, in qualità di “imprenditore di fatto”.