Con Circolare n. 2/E del 14 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le modifiche introdotte dai D. Lgs. n. 139/2024 e n. 87/2024, per il 2025, in materia di imposta di registro, ipocatastale e di bollo, nonché relativamente al sistema sanzionatorio.
Le novità in materia di imposta di registro per il 2025
Il D. Lgs. 139/2024, ha introdotto per il 2025 una serie di modifiche alla disciplina dell’imposta di registro, tra cui:
- l’autoliquidazione dell’imposta, che diventa il sistema ordinario per il pagamento, e non più d’ufficio da parte dell’Agenzia delle Entrate; l’unica eccezione è prevista per gli atti giudiziari e per quelli soggetti a registrazione a debito.
- la cessione d’azienda, con un criterio più dettagliato per determinare l’aliquota applicabile, basato su una ripartizione del corrispettivo tra i beni aziendali: se questa ripartizione non è esplicitata nell’atto, si applica l’aliquota più elevata tra quelle previste per i singoli beni
- nelle divisioni ereditarie si dovrà tener conto anche dei beni donati in vita dal defunto, ma senza assoggettarli nuovamente all’imposta di registro
- per gli atti giudiziari, si è introdotta una nuova modalità di riscossione dell’imposta di registro: il pagamento dovrà essere richiesto alla parte soccombente, evitando il precedente regime di solidarietà fiscale tra le parti del processo
- per i contratti preliminari, si applicherà un’aliquota fissa dello 0,5% sulla somma versata a titolo di caparra o acconto, superando la distinzione tra le due voci che in passato generava incertezze.
Le novità in materia di imposte ipocatastali
L’art. 3 del D. Lgs. 139/2024 o interviene sul testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale (TUIC – D. Lgs. n. 347/1990, confermando l’applicazione della tassazione agevolata per i trasferimenti immobiliari a persone fisiche, consentendo il calcolo dell’imposta di registro sul valore catastale dell’immobile invece che sul prezzo di compravendita.
Per i diritti edificatori, viene ribadito che il trasferimento di volumetrie o cubature è soggetto all’imposta proporzionale di registro del 3%, con imposta ipotecaria fissa di 200 euro.
Per l’accesso in via diretta ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale non è più dovuta la maggiorazione del 50% e non si applicano tributi o altri oneri agli aggiornamenti delle intestazioni catastali, in caso di decesso di persone titolari di usufrutto, uso o abitazione, effettuati d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate.
Le novità in materia di imposta di bollo
In sintesi:
- si introduce la possibilità di versarla tramite modello F24, contestualmente alla registrazione degli atti; inoltre, nei documenti analogici presentati all’Agenzia, il bollo potrà essere assolto anche tramite contrassegno telematico
- si introduce la possibilità di correggere errori nella dichiarazione dell’imposta di bollo attraverso una dichiarazione integrativa, applicabile anche alle dichiarazioni già presentate, purché non siano scaduti i termini per l’accertamento.
Le novità sull’imposta sostitutiva sulle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine
L’art. 4, al comma 3, modifica con riferimento ai termini e alle modalità di presentazione della dichiarazione integrativa, l’art. 20 del D.P.R. 601/1973, in materia di imposta sostitutiva sulle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine: le dichiarazioni integrative potranno essere integrate anche se già presentate, e per le quali, al 1° gennaio 2025, non siano ancora scaduti i termini per l’accertamento.
Le modifiche al sistema sanzionatorio
Il D. Lgs. 87/2024, ha introdotto importanti modifiche nel sistema sanzionatorio in materia di imposte di registro, ipotecaria, catastale e imposta di bollo, tra cui:
- Sanzione ridotta per errori di autoliquidazione: in base al nuovo regime di autoliquidazione dell’imposta di registro, il contribuente sarà tenuto a calcolare e versare autonomamente il tributo dovuto, e, in caso di errore, l’Agenzia delle Entrate notificherà un avviso di liquidazione, concedendo 60 giorni per il pagamento; se il pagamento avviene entro tale termine, si applicherà una sanzione ridotta pari a un terzo di quella ordinaria
- Calcolo delle sanzioni per ritardati pagamenti: la sanzione per omesso o insufficiente versamento dell’imposta di registro passa al 25% dell’importo dovuto (dal 30%); se il contribuente regolarizza spontaneamente il pagamento tramite ravvedimento operoso, le sanzioni verranno ridotte in base al tempo trascorso
- Sanzioni per omessa o errata dichiarazione di valore degli immobili: per la dichiarazione di un valore inferiore a quello reale nei trasferimenti immobiliari, la sanzione è pari al 30% della maggiore imposta dovuta; se l’errore è sanato spontaneamente prima dell’accertamento, la sanzione è ridotta.
- Revisione delle sanzioni sui contratti preliminari: per gli errori nella registrazione dei contratti preliminari di compravendita, la sanzione è fissata al 20% dell’imposta non versata, con riduzioni in caso di ravvedimento operoso; la nuova aliquota unica dello 0,5% sulle somme versate elimina incertezze sul trattamento fiscale di caparre e acconti.
- Modifiche alle sanzioni sull’imposta di bollo: sarà possibile presentare dichiarazioni integrative per correggere errori senza incorrere in sanzioni, se effettuate entro i termini di accertamento; in caso di omissione, la sanzione base è pari al 50% dell’imposta dovuta, riducibile con ravvedimento operoso.
- Semplificazioni nei controlli e nelle contestazioni: l’Agenzia delle Entrate potrà effettuare controlli automatizzati per verificare la correttezza dei versamenti dell’imposta di registro e catastale; qualora emergano differenze, sarà inviato un preavviso di accertamento, consentendo al contribuente di regolarizzare la posizione prima dell’irrogazione della sanzione piena
- Solidarietà tributaria: per gli atti giudiziari, la sanzione per mancato pagamento dell’imposta di registro sarà richiesta in via prioritaria alla parte soccombente e solo in caso di mancato recupero, la responsabilità ricadrà sulle altre parti in causa.