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Giurisprudenza

Garanzia MCC: inibitoria di escussione nella composizione negoziata

20 Marzo 2025

Tribunale di Modena, 08 marzo 2025 – Est. Bianconi

Di cosa si parla in questo articolo

Il Tribunale di Modena, con ordinanza dell’8 marzo 2025 (Est. Bianconi), nell’ambito di una procedura di composizione negoziata della crisi (CNC), si è pronunciato su una richiesta di concessione di misura cautelare consistente nell’inibitoria, per la banca creditrice, di escutere la garanzia pubblica di Mediocredito Centrale MCC, concessa a garanzia del finanziamento erogato.

Delle problematiche operative del finanziamento con garanzia MCC, in sede di recupero giudiziale del credito, nonché nelle procedure di gestione della crisi d’impresa, se ne discuterà ampiamente nel corso del prossimo webinar DB del 03 aprile 2025 “Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo” – Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi.

In particolare, l’impresa istante, durante la procedura di composizione negoziata della crisi, chiedeva al Tribunale di disporre il divieto, per le banche creditrici della società in composizione negoziata, di escussione della garanzia di MCC che assisteva il credito di restituzione del finanziamento, nonché, in alternativa o in aggiunta, il divieto per MCC di procedere al pagamento.

Secondo il Tribunale, tali misure possono essere concesse nell’ambito della CNC, per la stessa durata delle misure protettive, esplicitandone nel proseguo le motivazioni, correlate anche alla necessità di un esame approfondito sulla genuinità ed il carattere non abusivo della concessione del credito, in un contesto “protetto” appunto dalla garanzia pubblica quale quella concessa da MCC.

Chiarisce infatti il Tribunale di Modena che la misura avente ad oggetto lo stay of executions nei confronti del garante, ha natura essenzialmente cautelare, e non già protettiva (nemmeno “atipica”, non sussistendo un tale genus nell’ambito della composizione negoziata della crisi, diversamente da quanto avviene con riferimento agli “strumenti”, ex art. 54, c. 2, terzo periodo CCII).

Il periculum insito nella concreta aggressione “particolare” al patrimonio del garante, da parte di un creditore coinvolto insieme agli altri nella composizione negoziata della crisi, consiste nel possibile pregiudizio alle ragioni di questi ultimi, che appare evidente tutte le volte in cui il garante si sia impegnato ad intervenire con ulteriori risorse destinate al risanamento.

La misura cautelare consistente nella inibitoria, per la banca creditrice, di escutere la garanzia pubblica, infatti, non ha tanto l’obiettivo di evitare la maturazione di poste di debito privilegiato nelle more delle trattative, ma, piuttosto, quelli di:

  • facilitare le trattative stesse, da condursi col finanziatore garantito senza dover attivare la ben più gravosa trafila volta alla transazione con il gestore del Fondo
  • consentire un approfondito esame circa la genuinità ed il carattere non abusivo della concessione di credito, in un contesto “protetto” dalla mancata escussione.
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