Pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 66 del 20 marzo 2025, la Legge 11 marzo 2025, n. 28, che modifica la L. 21/2024 (Legge Capitali), per l’aggiornamento della delega ivi prevista (con proroga dei termini per il suo esercizio) e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema delle sanzioni Consob e di tutte le procedure sanzionatorie del TUF (D. Lgs. 58/1998).
Nel dettaglio, la L. 28/2025:
- modifica l’art. 19 della Legge Capitali, in particolare i commi 1, 2 e 4:
- introducendo la proroga dei termini della delega legislativa al Governo, contenute nella Legge Capitali, per la riforma organica della legislazione sui mercati di capitali:
- da 12 a 24 mesi per l’adozione dei decreti legislativi
- da 18 a 24 mesi per eventuali decreti integrativi e correttivi
- introducendo una ulteriore delega per la modifica delle disposizioni sull’arbitrato societario
- introducendo la proroga dei termini della delega legislativa al Governo, contenute nella Legge Capitali, per la riforma organica della legislazione sui mercati di capitali:
- introduce l’art. 19 bis alla Legge Capitali (Delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al TUF), che fissa i principi e criteri direttivi per l’individuazione delle condotte illecite e la determinazione delle sanzioni Consob e dei procedimenti sanzionatori
- introduce il comma 2-bis al D. Lgs. 231/2007, che estende gli obblighi di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai gestori di SICAV e SICAF in gestione esterna
- adegua la normativa nazionale al Regolamento (UE) 2024/886, sui bonifici istantanei in euro:
- individuando anche gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica fra gli organismi per l’esecuzione di ordini di trasferimento
- individuando le condizioni affinché gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica possano richiedere la partecipazione ai sistemi di pagamento e stabilendo le sanzioni amministrative per le violazioni commesse dai prestatori di servizi di pagamento
- modifica gli artt. 31 e 31-bis del TUF, sull’attività dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari
- esclude l’applicabilità di alcune disposizioni del TUF sulla prestazione di servizi di investimento e la consulenza finanziaria, alla prestazione delle attività di investimento aventi ad oggetto azioni emesse dalle banche popolari o dalle banche di credito cooperativo, qualora la sottoscrizione non sia superiore ad €.3.000, ovvero, se superiore a tale importo, quando rappresenti la quota minima stabilita nello statuto della banca per diventare socio (purché’ non ecceda €.4.000).