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Sanzioni Consob: in GU la delega per la riforma

Prorogato altresì il termine per l’esercizio delle delega della Legge Capitali

21 Marzo 2025
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 66 del 20 marzo 2025, la Legge 11 marzo 2025, n. 28, che modifica la L. 21/2024 (Legge Capitali), per l’aggiornamento della delega ivi prevista (con proroga dei termini per il suo esercizio) e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema delle sanzioni Consob e di tutte le procedure sanzionatorie del TUF (D. Lgs. 58/1998).

Nel dettaglio, la L. 28/2025:

  • modifica l’art. 19 della Legge Capitali, in particolare i commi 1, 2 e 4:
    • introducendo la proroga dei termini della delega legislativa al Governo, contenute nella Legge Capitali, per la riforma organica della legislazione sui mercati di capitali:
      • da 12 a 24 mesi per l’adozione dei decreti legislativi
      • da 18 a 24 mesi per eventuali decreti integrativi e correttivi
    • introducendo una ulteriore delega per la modifica delle disposizioni sull’arbitrato societario
  • introduce l’art. 19 bis alla Legge Capitali (Delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al TUF), che fissa i principi e criteri direttivi per l’individuazione delle condotte illecite e la determinazione delle sanzioni Consob e dei procedimenti sanzionatori
  • introduce il comma 2-bis al D. Lgs. 231/2007, che estende gli obblighi di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai gestori di SICAV e SICAF in gestione esterna
  • adegua la normativa nazionale al Regolamento (UE) 2024/886, sui bonifici istantanei in euro:
    • individuando anche gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica fra gli organismi per l’esecuzione di ordini di trasferimento
    • individuando le condizioni affinché gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica possano richiedere la partecipazione ai sistemi di pagamento e stabilendo le sanzioni amministrative per le violazioni commesse dai prestatori di servizi di pagamento
  • modifica gli artt. 31 e 31-bis del TUF, sull’attività dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari
  • esclude l’applicabilità di alcune disposizioni del TUF sulla prestazione di servizi di investimento e la consulenza finanziaria, alla prestazione delle attività di investimento aventi ad oggetto azioni emesse dalle banche popolari o dalle banche di credito cooperativo, qualora la sottoscrizione non sia superiore ad €.3.000, ovvero, se superiore a tale importo, quando rappresenti la quota minima stabilita nello statuto della banca per diventare socio (purché’ non ecceda €.4.000).
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