La Corte di Cassazione Civile, Sezione Prima, con sentenza n. 7389 del 19 marzo 2025 (Pres. Di Marzio, Rel. Marulli), nell’ambito di un conferimento di ramo d’azienda, si è pronunciata sulla legittimazione ad agire di una banca, nei confronti di una società cessionaria di un ramo d’azienda, per il recupero del credito di cui ad una fideiussione originariamente prestata alla società cedente.
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva dichiarato il difetto di legitimatio ad causam della banca sull’assunto che, originando il credito da essa azionato in danno della cessionaria dal conferimento del ramo d’azienda, con cui la società cedente aveva trasferito alla conferitaria tutte le attività e passività inerenti la propria partecipazione alla società consortile, costituita per per dar corso ad un appalto, la cessionaria non era pure subentrata nella fideiussione prestata dalla cedente (a fronte del finanziamento concesso alla società consortile costituita per dar corso all’appalto).
Ciò in quanto la fideiussione non è un contratto a prestazioni corrispettive, e, pertanto, non avrebbe potuto applicarsi l’art. 2558 C.c., dedicato alle sole transazioni corrispettive, con l’effetto che la banca era dunque priva della legittimazione ad escutere il credito azionato.
La Cassazione, respingendo l’appello della banca, afferma infatti che, anche se il principio secondo cui l’art. 2558 C.c. sia stato ritenuto applicabile ai soli contratti corrispettivi fosse stato oggetto di una nuova enunciazione da parte della Cassazione (Cass., Sez. II, 3/01/2020, n. 15), la Corte territoriale non si era limitata a dare atto che la norma si applica ai soli contratti a prestazioni corrispettive, ma aveva invece affermato che il carattere unilaterale della fideiussione “rende superflua l’indagine sulla circostanza del se la prestazione del fideiussore fosse o meno in corso di esecuzione, dato che il primo presupposto per l’applicazione dell’art. 2558 c.c. è che il contratto ceduto sia a prestazioni corrispettive“.
La Corte ricorda che è principio di legittimità stabilmente invalso che la fideiussione sia un contratto gratuito ed unilaterale, in cui l’unico obbligato è il fideiussore, che si impegna ad effettuare la prestazione promessa al di fuori di qualsiasi vincolo corrispettivo.
Conseguentemente, l’affermazione della Corte territoriale sulla natura unilaterale dell’impegno fideiussorio, non essendo scalfita da alcuna deduzione in fatto che ne riduca la portata in punto di eventuale natura corrispettiva dell’atto oggetto di causa, per la Corte non si presta ad alcuna critica, rigettando il motivo di ricorso.