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Giurisprudenza

Polizze Unit Linked: sulla nullità e l’indebito oggettivo

10 Aprile 2025

Eugenio Totaro, Dottorando in Diritto dei Consumi presso l’Università degli Studi di Perugia

Tribunale di Roma, 28 dicembre 2024, n 19626 – Pres. Goggi

Di cosa si parla in questo articolo

Il Tribunale di Roma, con la Sentenza del 28 dicembre 2024, .n 19626 (Pres. Goggi), affronta, in materia di polizze unit linked, la questione relativa alla nullità dei contratti in carenza di forma ed i relativi effetti restitutori ex art. 2033 c.c.

Nel caso di specie, la parte attrice contesta alla società assicurativa violazioni di natura normativa e contrattuale derivanti dalla gestione delle polizze unit linked, in seguito a investimenti in fondi illiquidi non debitamente comunicati, chiedendo la nullità dei contratti sottoscritti.

La società convenuta, costituendosi in giudizio, nega le contestazioni, sostenendo la regolarità del contratto e adducendo che eventuali inadempienze fossero imputabili agli intermediari con i quali la parte attrice aveva sottoscritto il contratto.

Il Tribunale ha ritenuto che la polizza unit linked fosse un prodotto finanziario, e non assicurativo, perché, nel caso in esame, la struttura stessa del contratto mostrava come la prestazione dell’emittente non fosse finalizzata alla fornitura di una copertura assicurativa tradizionale – in cui è garantita la restituzione del capitale in caso di verificarsi dell’evento assicurato – ma all’investimento del premio in fondi finanziari, con il conseguente rischio per l’investitore di una perdita integrale del capitale.

Il rischio relativo alla performance del prodotto, vista la preminente funzione speculativa rispetto a quella assicurativa e determinato dalle fluttuazioni dei mercati mobiliari e dall’esito degli investimenti, era interamente a carico dell’assicurato, configurando il prodotto come strumento finanziario ai sensi della disciplina applicabile (artt. 21, 23 e 25-bis T.U.F.).

Questo approccio è stato considerato determinante per applicare il regime normativo dei prodotti di investimento, con le conseguenti implicazioni in termini di nullità dei contratti in assenza del contratto quadro e degli effetti restitutori previsti dall’art. 2033 c.c.

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