Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato lo scorso 24 marzo lo studio n. 122-2024/T, ad opera di Angelo Piscitello, sulle novità introdotte dal D. Lgs. n. 139/2024 in materia di tassazione del contratto preliminare.
Il Decreto Legislativo 18 settembre 2024, n. 139 ha dato attuazione all’art. 10 della Legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la revisione del sistema tributario, introducendo significative modifiche in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti diversi dall’IVA.
Lo studio, dopo aver inquadrato e definito il contratto preliminare dalla prospettiva della sua natura civilistica e delle conseguenze di questa sul trattamento tributario, approfondisce le novità introdotte sulla disciplina della tassazione.
Tale intervento si inserisce nell’ambito di un più ampio processo di razionalizzazione dell’imposizione tributaria, che mira alla semplificazione e alla coerenza del sistema, anche attraverso la revisione della base imponibile e della misura dell’imposta applicabile.
L’adeguamento normativo conferma l’impostazione secondo cui il contratto definitivo rappresenta il parametro massimo di tassazione per il contratto preliminare.
Secondo l’Autore, ciò implica che, nei casi in cui il contratto definitivo goda di un trattamento tributario agevolato per la presenza di determinati requisiti oggettivi e/o soggettivi, la base imponibile del contratto preliminare debba essere determinata in funzione di tali agevolazioni, senza tuttavia applicarle anticipatamente.
In questo modo, si evita la necessità per i contribuenti di richiedere successivamente il rimborso delle somme versate in eccedenza, con un evidente beneficio in termini di semplificazione amministrativa e riduzione del contenzioso.
Sul punto, tuttavia, lo studio evidenzia come permanga una certa incertezza.
Invero, l’Agenzia delle Entrate, in precedenza, aveva sostenuto la impossibilità di applicare i trattamenti agevolati previsti per il contratto definitivo al contratto preliminare e non si è ancora pronunciata dopo l’entrata in vigore della novella legislativa.
Di conseguenza, è fondamentale avere cautela in fase di liquidazione delle imposte: è necessario avvertire le parti del rischio che l’Amministrazione finanziaria possa non condividere le interpretazioni nello studio proposte.