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Giurisprudenza

Procedimento sanzionatorio Consob: le tempistiche

8 Aprile 2025

Edoardo Cecchinato, dottorando in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Padova

Cassazione civile, sez. II, 28 febbraio 2025, nn. 5292, 5293 e 5296 – Pres. M. Falaschi, Rel. C. Besso Marcheis

La Corte di Cassazione, con le sentenze nn. 5292, 5293 e 5296 del 28 febbraio 2025 (Pres. M. Falaschi, Rel. C. Besso Marcheis), si è pronunciata sulle tempistiche del procedimento sanzionatorio di Consob relativi alla violazione della disciplina in materia di intermediazione finanziaria.

Nel caso di specie, la Commissione ricorreva avverso tre sentenze della Corte d’Appello di Firenze che avevano annullato, ritenendoli tardivi rispetto ai termini di cui all’art. 195, comma 1, TUF, altrettanti provvedimenti sanzionatori comminati nel 2017 agli esponenti aziendali di una banca per fatti avvenuti tra il 2012 e il 2014.

In particolare, con le sentenze nn.  5293 e 5296, la Corte ha ribadito alcuni principi di diritto, in materia di procedimento sanzionatorio di Consob, già enunciati in altre occasioni.

In primo luogo, essa ha ricordato che, «in tema di sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l’attività di intermediazione finanziaria, il momento dell’accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte della Consob, va individuato in quello in cui la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi a tal fine tener conto, oltre che della complessità della materia, delle particolarità del caso concreto anche con riferimento al contenuto e alle date delle operazioni».

La Corte, poi, ha ribadito che, «in materia di sanzioni amministrative irrogate dalla Consob per violazioni del t.u.f., il giudice deve limitarsi a rilevare se vi sia stata un’ingiustificata e protratta inerzia durante o dopo la raccolta dei dati di indagine, tenuto anche conto che ragioni di economia possono indurre a raccogliere ulteriori elementi atti a dimostrare la sussistenza, accanto a violazioni già risultanti dagli atti raccolti, di altre violazioni amministrative, al fine di emettere un unico provvedimento sanzionatorio».

Infine, sempre nelle sentenze nn. 5293 e 5296, la Corte ha precisato che «la valutazione, in relazione alle suddette violazioni, della superfluità degli atti di indagine va effettuata con un giudizio ex ante (e in tal senso il giudice deve rilevare l’evidente superfluità, per essere manifestamente già accertati tempi, entità e altre modalità delle violazioni, senza omettere di considerare anche la possibile connessione con altre violazioni ancora da accertare), essendo irrilevante che indagini potenzialmente fruttuose in via prognostica si rivelino, ex post, inutili».

Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Firenze aveva ritenuto che, in base all’acquisizione della documentazione che la banca aveva inviato alla Consob nel maggio 2013 e nel febbraio 2014, l’Autorità fosse già nella condizione di pervenire ad un accertamento definitivo, al quale avrebbe dovuto fare seguito l’istaurazione della procedura sanzionatoria, invece intervenuta solo due anni dopo.

Secondo la Cassazione, i giudici di merito avrebbero così omesso l’esame della circostanza decisiva che Consob aveva avviato un’ulteriore indagine nel 2015 ed acquisito nuova documentazione nel 2016: pertanto, secondo la Suprema Corte, solo all’esito dell’acquisizione completa ed effettiva di tali documenti si poteva ritenere definita nella sua integralità l’attività di indagine e controllo da parte della Commissione, alla quale doveva – come poi è avvenuto – fare seguito la notificazione della contestazione nel termine perentorio stabilito dall’art. 195, comma 1, t.u.f. 

La Corte di Cassazione, poi, precisa che l’argomentazione della Corte d’Appello, in materia di procedimento sanzionatorio Consob, secondo cui l’Autorità fosse già in condizione di conoscere le irregolarità nel 2014, si pone in contrasto con i principi affermati dalla Suprema Corte stessa, secondo cui «non è consentito in sede di giudicato giurisdizionale entrare nel merito dell’opportunità dello svolgimento di atti di indagine».

La Corte d’Appello ha quindi interpretato l’art. 195 t.u.f. valutando ex post la congruità delle emergenze istruttorie pervenute nella sfera conoscitiva della Commissione, concludendo con prognosi ex post che la stessa fosse già in condizione di emettere il provvedimento sanzionatorio in data significativamente precedente a quanto avvenuto.

Così facendo, la Corte d’Appello ha posto in essere essa stessa valutazioni «di esclusiva pertinenza della Consob» e si è di fatto sostituita alla medesima nella valutazione della sufficienza degli elementi conoscitivi utili all’emissione della sanzione, valutazione che l’Autorità aveva ritenuto di possedere solo a seguito della trasmissione dei documenti in precedenza richiamati.

La Corte di Cassazione, quindi, ha cassato con rinvio le tre sentenze impugnate.


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