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Giurisprudenza

Sulla prescrizione del credito nell’Amministrazione Straordinaria

8 Aprile 2025

Sentenza segnalata da Avv. Michele Pezzato, Studio legale Casa & Associati

Corte di Cassazione, Sezione Prima, 14 marzo 2025, n. 6837, Pres. Terrusi, Rel. Dongiacomo

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6837 del 14 marzo 2025, si è pronunciata sul tema dell’interruzione “permanente” della prescrizione del credito, di cui viene richiesta l’ammissione, nel contesto dell’amministrazione straordinaria.

In particolare, in parziale continuità con i principi già espressi dalle Sezioni Unite, nella sentenza n. 13143/2022, in tema di liquidazione coatta amministrativa, ha esteso i principi ivi espressi altresì alla procedura di amministrazione straordinaria, chiarendo che la sola presentazione della domanda di ammissione al passivo (a prescindere dalla successiva comunicazione dello stato passivo al creditore) nell’amministrazione straordinaria, produce effetti interruttivi permanenti della prescrizione per tutta la durata della procedura.

Nel caso di specie, la ricorrente aveva censurato il decreto del Tribunale di merito, il quale aveva ritenuto che la domanda di ammissione al passivo dell’Amministrazione straordinaria, presentata dal Fallimento, non avesse avuto efficacia interruttiva permanente nel corso della procedura concorsuale e che, in difetto di ammissione al passivo, il credito della società opponente si fosse, per l’effetto, prescritto, per il decorso di più di dieci anni da quando il creditore aveva chiesto l’ammissione allo stato passivo del Fallimento opposto.

Per la Cassazione, il motivo di ricorso è fondato, per le seguenti considerazioni in diritto:

  • nel fallimento, soltanto la presentazione della domanda di ammissione al passivo determina l’interruzione della prescrizione del credito con effetti permanenti, a norma dell’art. 94 L.F. fino alla chiusura della procedura concorsuale
  • l’art. 94 L.F. non è richiamato dalla disciplina della liquidazione coatta e, dunque, dell’amministrazione straordinaria
  • l’apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, come quella di amministrazione straordinaria, non determina alcun effetto sospensivo o interruttivo del decorso della prescrizione
  • nel caso in cui il debitore è assoggettato ad amministrazione straordinaria le norme previste dagli artt. 207 e ss. L.F. (nella versione all’epoca vigente), prevedono, in particolare:
    • la comunicazione del commissario liquidatore ai singoli creditori delle somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell’impresa (art. 207/1 L.F.)
    • la richiesta di riconoscimento di propri crediti da parte dei creditori che non hanno ricevuto la detta comunicazione, nonché eventuali “osservazioni (e) istanze” da parte dei creditori che la comunicazione hanno invece ricevuto (artt. 208 e 207/3, L.F.)
    • la formazione dello stato passivo da parte del commissario, con il conseguente deposito in cancelleria e connessa esecutività del medesimo (art. 209/1 L.F.)
  • tale diversa conformazione della procedura di verifica del passivo, rispetto a quella fallimentare, non è, tuttavia, di ostacolo a ravvisare l’applicazione, pure nell’ambito di quest’ultima, dell’art. 94 L.F., nel senso, più precisamente, di ricollegare alla partecipazione del creditore alla relativa procedura l’effetto dell’“interruzione permanente” della prescrizione che risulta stabilito da questa disposizione
  • tale norma trova quindi applicazione tanto all’espressa manifestazione di una richiesta da parte del singolo creditore, quanto alla comunicazione del commissario ex art. 207/1 L.F., per cui l’effetto interruttivo della prescrizione viene a prodursi solo al tempo in cui diventa esecutivo l’elenco dei creditori ammessi ai sensi dell’art. 209/1 L.F.

In tal senso, del resto, hanno opinato di recente le Sezioni Unite, con sentenza n. 13143/2022: il decreto impugnato, quindi, per la Cassazione, non ha rispettato tali principi, in quanto ha ritenuto che, a fronte dell’eccezione di prescrizione del credito sollevata dall’opposto, fosse necessario verificare se questo si fosse prescritto al momento della proposizione dell’istanza di ammissione al passivo del Fallimento senza, tuttavia, considerare né l’effetto interruttivo della prescrizione determinato dalla domanda di ammissione al passivo dell’Amministrazione straordinaria, né la natura permanente di tale interruzione per tutto il corso della procedura concorsuale.

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