La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 660 del 10 gennaio 2025 (Pres. L.A. Scarano, Rel. P.A.P. Condello), ha fornito un orientamento in tema di qualificazione di garanzie fideiussorie, evidenziando la distinzione tra fideiussione omnibus e contratto autonomo di garanzia.
Il caso verteva sulla corretta interpretazione delle clausole inserite in un contratto del 2005, ovvero se si trattasse di una fideiussione omnibus o di un contratto autonomo di garanzia.
Nel corso della causa, i garanti avevano contestato il decreto ingiuntivo emesso dalla banca, eccependo la nullità della fideiussione per contrasto con la normativa antitrust.
In particolare, la Corte d’appello di Milano aveva qualificato il contratto, sottoscritto dagli appellanti, in termini di contratto autonomo di garanzia.
Nel pronunciarsi in materia di garanzie fideiussorie, la Suprema Corte ha ribadito l’importanza di interpretare le clausole contrattuali in modo unitario e coerente con i principi ermeneutici. In particolare, il giudice ha precisato che «la previsione, nel testo contrattuale, della clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” fa presumere l’assenza dell’accessorietà della garanzia…» e tale configurazione implica che, diversamente dalla fideiussione tradizionale, il garante non può opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale.
La sentenza conferma che la presenza di clausole con formula «“a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, pur se l’assenza di formule come la predetta non è invero elemento decisivo per escludere la qualificabilità del negozio in termini di garanzia autonoma in presenza di elementi deponenti per la sussistenza dei suindicati caratteri e finalità propri del medesimo».
Sul punto, la Suprema Corte, richiamando precedenti arresti giurisprudenziali, conclude che «l’accertamento in ordine alla distinzione, in concreto, tra contratto di fideiussione e contratto autonomo di garanzia è riservato al giudice di merito (Cass., 14/06/2016, n. 12152; Cass., n. 7883/17, cit.) ed è censurabile in sede di legittimità esclusivamente per violazione dei canoni legali di interpretazione del contratto o nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica ed incongrua, e cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione in sé. In altri termini, il sindacato di legittimità può avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, ma solamente l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto».