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Regolamento MiCAR: Q&A ESMA sul Copy Trading

15 Aprile 2025

Con un recente aggiornamento delle proprie Questions and Answers (Q&A), l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) è intervenuta per definire l’ambito di applicazione di alcune disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività (c.d. MiCAR).

In particolare,  la Q&A n. 2463  fa specifico riferimento alla qualificazione giuridica dei cosiddetti copy trading services – noti anche come auto trading services – nel contesto della nuova disciplina europea.

L’intervento di ESMA si concentra sull’interpretazione dell’art. 3, par. 1, punto 16, del MiCAR, disposizione che definisce le categorie di “servizi per le cripto-attività” rilevanti ai fini dell’applicazione del Regolamento, includendo, tra gli altri, la prestazione di consulenza sulle cripto-attività e la gestione di portafoglio di cripto-attività.

Tale norma, tuttavia, non menziona espressamente i copy trading services, rendendo necessario un chiarimento interpretativo da parte delle autorità di vigilanza.

L’ESMA, nel fornire indicazioni operative, richiama espressamente la disciplina previgente in materia di strumenti finanziari, sottolineando l’evidente parallelismo concettuale tra i servizi d’investimento disciplinati dalla direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e le corrispondenti categorie di servizi per le cripto-attività previste dal MiCAR.

Le nozioni di “consulenza in materia di investimenti” e “gestione di portafoglio” in ambito MiFID II trovano, infatti, un chiaro riscontro nelle definizioni di “fornitura di consulenza sulle cripto-attività” e “gestione del portafoglio di cripto-attività” ai sensi del Regolamento.

Alla luce di tale coerenza sistematica, l’ESMA ritiene che le indicazioni elaborate nell’ambito della MiFID II debbano applicarsi anche alla qualificazione dei copy trading services in ambito cripto.

In particolare, risultano rilevanti:

  • la Q&A n. 9 del 2012 in materia di esecuzione automatica dei segnali di trading (art. 4, par. 1, punto 9, MiFID II);
  • nonché la Supervisory Briefing on Copy Trading pubblicata nel 2023, con specifico riguardo alle aspettative di vigilanza nei confronti degli intermediari che offrono tali servizi.

Sulla base di tali precedenti, l’ESMA invita i fornitori di servizi di cripto-attività (CASP) a effettuare una valutazione caso per caso per stabilire la qualificazione giuridica del servizio offerto, tenendo conto del modello operativo adottato.

La qualificazione, infatti, non è meramente teorica, bensì condiziona la tipologia di autorizzazione richiesta al CASP, nonché l’intero set di obblighi derivanti dal Regolamento MiCAR.


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