L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 176203 dell’11 aprile 2025, ha individuato i livelli di affidabilità fiscale (c.d. punteggi minimi ISA) relativi al periodo di imposta 2024, a cui riconoscere i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’art. 9-bis del D.L. 50/2017.
L’art. 9-bis, c. 11 citato, prevede infatti uno specifico regime premiale per i contribuenti per i quali si applicano gli ISA; in particolare, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 14 del D. Lgs. 1/2024 (sulla semplificazione adempimenti tributari), è previsto:
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui per l’IVA e per un importo non superiore a 50.000 euro annui per le imposte dirette e l’IRAP
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui
- l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della L. 724/1994
- l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’art. 39, c. 1, lett. d), D.P.R. 600/1973, e all’art. 54, c. 2 D.P.R. 633/1972
- l’anticipazione di almeno un anno, graduandola in base al livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento
- l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato).
Il provvedimento AE disciplina quindi, per il periodo d’imposta 2024, i punteggi ISA minimi in base a quali si applicano tali benefici:
- quanto all’esonero del visto di conformità per la compensazione di crediti e per il rimborso IVA che non superano i 70.000 euro annui, sono definite due ipotesi, graduando il beneficio riconosciuto a seconda del punteggio ISA ottenuto dal contribuente, pari a 9 o a 8
- quanto all’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative viene riconosciuta ai contribuenti:
- con un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2024
- con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2023-2024
- quanto ai termini di decadenza per l’attività di accertamento, ridotti di un anno, il beneficio è riconosciuto per i contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2024
- quanto all’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici è riconosciuta:
- ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il periodo di imposta 2024
- ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2023-2024
- quanto all’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, con riferimento al periodo d’imposta 2024, viene riconosciuta ai contribuenti che raggiungono un livello di affidabilità almeno pari a 9, ma a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.