Con le conclusioni del 6 marzo 2025, l’Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia dell’UE (L. Medina), nell’ambito della Causa n. C‑4/24 P, ha chiesto il rigetto del ricorso proposto per l’annullamento della Sentenza del Tribunale dell’Unione Europea n. T-688/21 (BNP Paribas Public Sector SA vs. Comitato di Risoluzione Unico), in materia di contribuzioni degli enti creditizi al Fondo di Risoluzione Unico, con particolare riferimento alla richiesta di restituzione della garanzia corrispondente all’impegno di pagamento irrevocabile assunto dalla banca.
Richiamandosi alle conclusioni dell’Avv. Generale J. Kokott nella causa C-202/21 (ABLV Bank vs. CRU), l’Avv. Medina ha evidenziato in particolare che «la cancellazione di un impegno di pagamento irrevocabile, determinata dall’uscita dell’ente dall’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014, e la restituzione della garanzia corrispondente, previste all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81, non possono avvenire a detrimento del SRF [i.e., il Fondo di Risoluzione Unico]. Ciò accadrebbe […] se dette cancellazione e restituzione implicassero che non debba essere fornito il contributo cui è finalizzato l’impegno di pagamento irrevocabile. Per tale motivo, e come ha constatato il Tribunale, per non ostacolare l’obiettivo perseguito all’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, l’uscita dal SRM [i.e., il Meccanismo di Risoluzione Unico istituito dal regolamento n. 806/2014] deve necessariamente condurre alla richiesta di ottemperare all’impegno irrevocabile di pagamento» dei contributi al Fondo di Risoluzione Unico.
L’Avv. Medina ha, inoltre, aggiunto che «dal momento che gli impegni di pagamento irrevocabili sono considerati dal regolamento n. 806/2014 come mezzi finanziari disponibili e, di conseguenza, sono presi in considerazione per raggiungere il livello-obiettivo del SRF, la loro cancellazione deve necessariamente essere accompagnata da una compensazione equivalente all’importo in denaro corrispondente a detti impegni. Altrimenti, come già indicato, la cancellazione degli impegni e la restituzione delle garanzie avverrebbero a detrimento del SRF e in contrasto con la finalità di raggiungere il livello-obiettivo previsto all’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014».
Nel caso di specie, BNP Paribas Public Sector S.A. era una banca francese, la cui autorizzazione era stata revocata su propria iniziativa il 24 marzo 2021.
Prima dell’attuazione del Meccanismo di Risoluzione Unico, la banca ha sottoscritto per il 2015 e per il quinquennio 2016/2021 degli “impegni di pagamento irrevocabili” ai fini degli obblighi di contribuzione ex ante al Fondo di Risoluzione Unico (nel suo acronimo inglese, “SRF”, Single Resolution Fund).
In occasione della revoca dell’autorizzazione, la banca ha comunicato al Comitato di Risoluzione Unico, che gestisce il Fondo, la risoluzione degli impegni sottoscritti nel 2015 e per il 2016/2021, chiedendo perciò il rimborso delle garanzie rilasciate ai fini della contribuzione.
Il Comitato ha, tuttavia, opposto che il rimborso sarebbe potuto avvenire solo con il previo pagamento di una somma “in contanti” equivalente al valore degli “impegni irrevocabili”.
La banca, perciò, ricorreva al Tribunale presso la Corte di giustizia dell’Unione Europea ai sensi degli articoli 272 e 340, primo comma, TFUE, chiedendo la condanna del Comitato alla restituzione delle somme corrispondenti alle garanzie costituite presso il Fondo tra il 2015 e il 2021 o di risarcimento dei danni, qualificati in una somma pari al valore delle garanzie per cui veniva chiesto il rimborso.
Il Tribunale ha, tuttavia, rigettato il ricorso ritenendo che, inter alia, che il rimborso delle garanzie preteso dalla banca non fosse conforme alle norme e, comunque, agli obiettivi propri del Fondo ai sensi del Regolamento (UE) 806/2014. La banca aveva perciò impugnato la decisione presso la Corte di Giustizia.