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Giurisprudenza

Rimborso credito IVA: effetti del fermo amministrativo sulla prescrizione

17 Aprile 2025

Angelica Chiara Tazzioli, Dottoranda di ricerca in diritto tributario, Università degli Studi di Milano-Bicocca

Cassazione Civile, Sez. V, 18 marzo 2025, n. 7251 – Pres. Fuochi Tinarelli, Rel. Gori

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Con la sentenza n. 7251/2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in materia di rimborso di crediti IVA, il fermo amministrativo, inteso quale potere conferito alla Pubblica Amministrazione di sospendere temporaneamente il pagamento in favore del proprio creditore in attesa di provvedimento definitivo, “costituisce impedimento giuridico alla possibilità di esercitare il diritto di credito”, al quale l’ordinamento ricollega “efficacia interruttiva della prescrizione del diritto del creditore all’erogazione del credito “fermato”, fino al “momento della cessazione della causa impeditiva dell’esercizio del diritto”.

Il caso giurisprudenziale in esame traeva origine da una domanda di rimborso avente ad oggetto crediti IVA in relazione alle dichiarazioni per gli anni di imposta 1998 e 1999. 

La vicenda giungeva al vaglio del Giudice di legittimità il quale, all’esito, annullava le rettifiche, riconoscendo il recupero dell’imposta versata in eccesso dalla contribuente e rimettendo gli atti alla CTR per una valutazione circa la sussistenza di eventuali atti interruttivi della prescrizione, ex art. 2935 c.c.

Nel 2010, quindi, dopo la pronuncia di cassazione, la contribuente sollecitava il rimborso.

Il Giudice del rinvio, tuttavia, concludeva negando valenza interruttiva ai fini della prescrizione ai due provvedimenti di fermo amministrativo emessi ai sensi dell’art. 69, R.D. n. 2440/1923, notificati dall’Ufficio rispettivamente l’8 agosto 2001 e il 12 aprile 2002, giacché essi, a parere del Giudice, non avrebbero impedito l’esercizio della azione diretta al rimborso.

Invero, ad avviso della CTR, detti provvedimenti avrebbero determinato un impedimento di fatto operante solo sul piano dell’erogazione concreta del credito controverso e non già in punto di esigibilità della pretesa medesima.

Impugnata quest’ultima pronuncia, si instaurava il giudizio dinanzi alla Suprema Corte, poi conclusosi con la sentenza in commento.

Decisione giudiziale che, in definitiva, dichiara fondate le doglianze della contribuente.

Anzitutto, richiamando un precedente giurisprudenziale pronunciato a Sezioni Unite, il Collegio ricorda che il provvedimento di sospensione in parola è manifestazione del potere di autotutela della Pubblica Amministrazione, posto a salvaguardia dal rischio di eventuale compensazione legale dell’altrui credito con quello, anche se attualmente illiquido, che l’Amministrazione prospetta nei confronti del suo creditore.

Trattasi, peraltro, di un istituto di peculiare struttura, attesi i connotati del potere del quale è espressione, non configurando un “irrazionale privilegio”, bensì uno strumento necessario alla protezione del pubblico interesse connesso alle esigenze finanziarie dello Stato, in virtù del principio di predominanza delle esigenze erariali sul diritto soggettivo del creditore-contribuente.

Ne consegue che il fermo del pagamento del credito, pur discendendo dall’esercizio di un potere informato a criteri di discrezionalità, soggiace ugualmente ai controlli, anche di natura giurisdizionale, prescritti dall’ordinamento giuridico.

In conclusione, per quanto concerne specificamente la materia del rimborso IVA, la Corte sottolinea che, qualora l’Agenzia abbia inteso garantire la ragione di credito con un provvedimento di fermo ex art. 69 cit., la prescrizione del diritto del contribuente all’erogazione del credito “fermato” non decorre “sino alla coesistenza della causa impeditiva dell’esercizio del diritto”, riprendendo il suo naturale decorsosolo dal momento in cui il provvedimento sia stato giuridicamente eliminato dalla stessa Amministrazione, anche in via di autotutela, oppure dal passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato l’insussistenza del credito che l’Amministrazione ha inteso garantire con il provvedimento di fermo”.

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