Con la recente sentenza n. 4133 del 2025, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di ripetizione dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., soffermandosi in particolare sulla decorrenza temporale dell’obbligo restitutorio, nelle ipotesi di risoluzione del contratto di investimento in strumenti finanziari.
La questione si origina dal ricorso di una banca avverso la sentenza della Corte d’appello, la quale aveva stabilito che la decorrenza dell’obbligo restitutorio in caso di indebito oggettivo ex art 2033 C.c. dovesse decorrere dalla domanda giudiziale, anziché dal momento in cui erano stati acquistati i titoli.
La Corte, pronunciandosi su tale questione, ha ribadito che, in caso di inadempimento contrattuale riguardante un’obbligazione pecuniaria derivante da somma indebitamente trattenuta, il creditore ha diritto agli interessi dal momento della scadenza dell’obbligazione o, in assenza di tale scadenza, dalla messa in mora, indipendentemente dallo stato di buona o mala fede del contraente.
In particolare, la Corte sottolinea come l’obbligo restitutorio deve essere considerato nell’ambito di una funzione recuperatoria, che non dipende dallo stato psicologico del ricevente, ma dalla necessità di ripristinare l’equilibrio tra le prestazioni.
Così, nel caso di caducazione del contratto, la restituzione deve essere reciproca, sulla base delle stesse nozioni di nullità, annullabilità, risoluzione, rescissione o condizione, che implicano l’inefficacia ex tunc del negozio.
In tal senso, la Corte – riprendendo quanto delineato in materia dalla precedente ordinanza 423/2025 – ha escluso che lo stato di buona o mala fede del ricevente possa influire sulla determinazione dell’obbligo restitutorio, stabilendo che tale obbligo decorre dal momento in cui la prestazione è stata eseguita.
Inoltre, la ripetizione dell’indebito si applica ai frutti e agli interessi maturati sui beni oggetto di restituzione, senza che possano sussistere arricchimenti ingiustificati a danno di una delle parti.
Pertanto, in caso di restituzione del denaro, gli interessi devono decorrere dalla data della domanda, intesa come costituzione in mora, e i frutti derivanti da beni fruttiferi devono essere restituiti dalla stessa data.
Nel caso in esame, la Corte ha accolto il ricorso della banca, ritenendo erroneo il giudizio di appello che aveva escluso l’obbligo di restituzione delle cedole percepite e ribadendo che le parti dovevano restituire anche i frutti maturati durante il periodo di inadempimento, secondo i principi stabiliti nella citata ordinanza 423/2025.
La sentenza impugnata è stata, pertanto, cassata e la causa è stata rimessa al giudice di merito per la rinnovazione del giudizio, conformandosi ai principi enunciati dalla Corte.