Pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 94 del 23 aprile 2025, il comunicato sull’approvazione della delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), di aggiornamento del regolamento sull’esercizio del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio dell’Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti.
Il regolamento aggiornato disciplina le attribuzioni dell’Autorità in materia, ai sensi del Codice degli Appalti (art. 63, c. 11, e allegato II.4) e alla luce degli ultimi interventi correttivi operati dal legislatore (D. Lgs. 209/2024), intervenendo pertanto:
- sull’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di qualificazione e all’adozione dei conseguenti provvedimenti:
- di riduzione del punteggio
- di revoca della qualificazione
- o di riduzione del livello di qualificazione nei casi di carenza, totale o parziale, dei requisiti accertata
- sull’irrogazione delle sanzioni, previste per le gravi violazioni, di tipo pecuniario e accessorio (sospensione, per i casi più gravi, della qualificazione precedentemente ottenuta)
- sull’attribuzione in via temporanea di un livello di qualificazione inferiore rispetto al livello precedentemente ottenuto nell’ipotesi di irrogazione della sanzione da 500 a massimo 5mila euro da parte di ANAC (art. 222, c. 3, lett. a) del Codice)
- sull’irrogazione delle sanzioni per i casi di gravi violazioni, consistenti nella mancata comunicazione ad ANAC del piano di riorganizzazione:
- nei casi di tempo medio superiore ai 160 giorni tra la data di presentazione delle offerte e quella di stipula del contratto
- nella eventuale mancata adozione delle misure proposte sulla riduzione nel ritardo degli affidamenti.
Il regolamento specifica inoltre:
- i casi di gravi violazioni delle disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti
- le relative modalità di accertamento tra verifiche a campione e segnalazioni
- i criteri per la quantificazione delle sanzioni.
Dal momento dell’entrata in vigore, sono abrogati l’art. 3, c. 1, lett. o) e p) e l’art. 4, c. 1, lett. f) e g) del Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità, dettato con delibera n. 271/2023.