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Flash News

Parere ESMA sulla riorganizzazione post-Brexit degli operatori residenti nel Regno Unito

9 Giugno 2017
Di cosa si parla in questo articolo

In data 31 maggio 2017, l’ESMA ha pubblicato un parere destinato alle autorità di vigilanza nazionali al fine di individuare principi comuni per i profili di autorizzazione, vigilanza ed effettività nelle fattispecie di trasferimento di sede, attività e funzioni degli operatori residenti nel Regno Unito ai fini del mantenimento del “Passaporto Europeo” di tali soggetti, successivamente alla comunicazione del 29 marzo 2017 di recesso del Regno Unito dai Trattati Europei ai sensi dell’Articolo 50 TFUE (c.d. Brexit).

Al riguardo, l’ESMA stabilisce nove principi generali ai quali dovranno attenersi le competenti autorità di vigilanza dei 27 restanti Stati Membri dell’Unione Europea (“EU27”) in siffatte circostanze:

  1. divieto di riconoscimento automatico delle autorizzazioni già concesse dalle autorità di vigilanza britanniche;
  2. efficienza e rigore dei requisiti per il rilascio delle nuove autorizzazioni, anche al fine di evitare scelte elusive o di “forum shopping” degli operatori;
  3. maggiori poteri di verifica dell’obiettività delle ragioni sottostanti a ciascuna nuova richiesta di autorizzazione;
  4. incremento di controlli e verifiche al fine di evitare la costituzione di soggetti di comodo localizzati in uno Stato EU27 con contestuale continuazione delle principali attività e funzioni operative in uno Stato terzo (c.d. “caselle postali” o “letter-box”);
  5. limitazioni all’autorizzazione di operazioni di outsourcing e delega di attività presso Stati terzi al rispetto di predeterminate condizioni;
  6. maggiori poteri di verifica del rispetto dei requisiti essenziali dell’attività svolta nello Stato EU27 di competenza, come preventivamente comunicata dall’operatore neo-autorizzato;
  7. maggiori poteri di verifica della governance degli operatori;
  8. attribuzioni di ampi poteri per l’effettività della normativa di riferimento nazionale ed europea; e
  9. costituzione di un comitato di coordinamento delle attività di vigilanza riservato alle autorità nazionali competenti (Supervisory Coordination Network) al fine di individuare approcci ed interpretazioni condivise su tale materia.

Il parere in parola – chiarisce ESMA – non ha carattere esaustivo e sarà seguito da linee guida e pareri di dettaglio con specifico riferimento agli asset managers, le imprese di investimento ed il mercato secondario.

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