Il 3 aprile 2017 l’ESMA ha pubblicato nuove Q&A concernenti l’applicazione delle previsioni del Regolamento 648/2012 (“EMIR”) riguardante gli obblighi di compensazione dei derivati OTC e di obblighi di trasmissione presso apposite Trade Repositories delle informazioni sulle operazioni in derivati concluse.
Le nuove Q&A sono state approntate per recepire le novità in tema di obblighi di reporting dei dati sulle operazioni concluse in derivati (di cui all’art. 9 dell’EMIR) che sono confluite nelle modifiche agli RTS e ITS da ultimo pubblicate in data 21 gennaio 2017 sulla GUUE e che entreranno in vigore a partire dal 1 Novembre 2017 (Regolamenti Delegati 2017/104 e 2017/105).
A tal riguardo, la nuova versione delle Q&A oltre ad integrare molte delle nuove previsioni dettate dagli RTS e ITS di implementazione dell’EMIR per come recentemente modificati, non prevede più alcuni argomenti che erano stati precedentemente affrontati e che hanno trovato soluzione direttamente in sede di nuovi ITS e RTS.
L’ESMA ha inoltre precisato nel documento tutti i casi in cui le risposte fornite alle relative domande potranno ritenersi applicabili a partire dal 1 novembre 2017.
Tra i temi di maggiore interesse vi sono inoltre specifiche domande sulle modalità di adempimento dell’obbligo di c.d. “backloading” e cioè di effettuare una reportistica delle operazioni in derivati che erano inizialmente in essere al 12 agosto 2012 (data di entrata in vigore dell’EMIR), purché tali operazioni abbiano determinate caratteristiche.
Infine, l’ESMA ha diffuso anche un documento aggiornato con le c.d. “validation rules” che possono fornire da guida per gli operatori che si accingono ad effettuare le comunicazioni delle informazioni sulle operazioni concluse ai sensi delle nuove regole in vigore dal 1 novembre 2017.