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MIFID II: ESMA pubblica le prime Q&A sul regime applicabile ai Commodity Derivatives

10 Gennaio 2017
Di cosa si parla in questo articolo

Il 19 dicembre 2016 l’ESMA ha pubblicato le prime Q&A sull’applicazione delle previsioni della nuova regolamentazione MIFID II/MIFIR (che entrerà in vigore il 3 gennaio 2018) sul tema del regime applicabile alle operazioni in derivati su commodities.

In particolare, le prime questioni affrontate dall’ESMA riguardano i limiti di posizioni assunte su derivati su commodities (position limits) e i requisiti imposti per considerare le attività su commodity derivatives come “attività ancillari” ad altre attività economiche (ancillary activities), e quindi non soggette a regolamentazione come attività finanziarie.

Sui position limits il riferimento regolamentare è dato dall’art. 57 della MIFID II e dagli RTS (approvati in via definitiva in data 1.12.2016 ed in via di pubblicazione sulla GUUE), e l’intervento dell’ESMA mira a chiarire talune preliminari questioni definitorie, in primis quella della definizione di “lotti” di attività.

Sulle acillary activities il riferimento normativo è dato dall’art. 2 della MIFID II, mentre le relative soglie di esenzione sono state inserite negli RTS. Le prime Q&A dell’ESMA chiariscono ad esempio che l’esenzione in questione non sarà disponibile per entità che operino in derivati su commodities che siano inserite nell’ambito di un gruppo finanziario, e che ciascuna entità che intenda fare uso di tale esenzione dovrà autonomamente effettuare la relativa notifica all’autorità di vigilanza competente. Inoltre, l’ESMA chiarisce come calcolare la soglia di esenzione nel caso di operatività in derivati inclusi nella categoria “C6” della MIFID II.

L’ESMA ha precisato che le presenti Q&A saranno oggetto di integrazioni ed eventuali modifiche ed aggiornamenti nel corso dei prossimi mesi, anche in relazione a nuovi aspetti della regolamentazione ancora non toccati dal documento.

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