Il 29 settembre 2014 l’ESMA ha diffuso una bozza di “Consultation Paper” volto alla precisazione della definizione degli “strumenti finanziari derivati” ai sensi della Direttiva 39/2004/EC (“MiFID I”), ed in particolare di quanto previsto dai punti C.6 e C.7 dell’Annex I della MiFID.
La questione della esatta definizione della ampia categoria degli strumenti finanziari derivati si poneva da tempo agli interpreti, dal momento che la MiFID, come ogni direttiva, conteneva un certo grado di flessibilità che è stato sfruttato in maniera diversa dalle varie autorità e legislatori nazionali.
L’ESMA ha sentito l’esigenza di intervenire sul tema, pur nell’imminenza dell’entrata in vigore (a partire dal 2017) della riforma alla MiFID I (tramite il pacchetto regolamentare della c.d. “MiFID II”) dal momento che le differenze di approcci tra diversi stati nazionali sta conducendo a parziali difformi applicazioni anche di altre normative nel campo dei derivati, primo fra tutti il Regolamento EMIR.
Per tale motivo l’agenzia ha ritenuto opportuno avviare la consultazione in questione, chiarendo fin da subito che le linee guida che ne deriveranno si applicheranno fin tanto che non entreranno in vigore le nuove previsioni di cui alla MiFID II.
La consultazione resterà aperta fino al 5 gennaio 2015, e coloro che intendessero parteciparvi dovranno inviare i propri contributi utilizzando l’apposito link dal sito web dell’ESMA.