Il 10 luglio 2014 la Commissione Europea ha aggiornato le proprie Frequently Asked Questions sull’applicazione del Regolamento EMIR nella UE, in concomitanza con la pubblicazione da parte dell’ESMA del decimo aggiornamento alle Q&As sull’EMIR (cfr. contenuti correlati).
Rispetto all’ultimo intervento (che si era avuto in data 18 dicembre 2013), nel documento della Commissione è stata inserita una nuova sezione IV dedicata all’interpretazione delle previsioni in tema di CCP autorizzate all’interno della UE.
L’unica domanda al momento inserita nella nuova sezione riguarda l’interpretazione dell’art. 39 e 48 dell’EMIR ed in particolare la necessità che tutte le CCP autorizzate come tali nella UE prevedano che i propri membri (“clearing members” o “clearing brokers”) che vi operano in qualità di intermediari (per fare da “tramite” per la compensazione delle operazioni in derivati di altri “clienti”), debbano rispettare le previsioni dell’EMIR in tema di segregazione e portabilità a prescindere dal fatto se tali clearing members siano o meno istituzioni finanziarie costituite ai sensi delle legislazioni di paesi membri della UE. In tal senso la Commissione richiede anche che, qualora l’utilizzo di un clearing member regolato da una legislazione extra-UE possa comportare una qualche deviazione o limitazione ai diritti nascenti in favore dei clienti ai sensi dell’art. 39 dell’EMIR (ad esempio in caso di default del clearing member dovendosi applicare la legislazione fallimentare del paese di costituzione del clearing member), tale circostanza dovrà essere opportunamente portata a conoscenza del cliente prima dell’avvio del rapporto contrattuale di accesso ai servizi di clearing.
Il presente aggiornamento alle FAQ della Commissione Europea è del tutto in linea con quanto da ultimo precisato anche dall’ESMA con il decimo aggiornamento alle Q&As sull’EMIR che, come detto, è stato anch’esso diffuso per la pubblicazione in data 10 luglio 2014.