Il 23 giugno 2014 l’ESMA ha pubblicato il nono aggiornamento alle Q&A sull’interpretazione ed applicazione dell’EMIR.
L’aggiornamento riguarda tematiche inerenti all’obbligo di reporting delle informazioni sulle operazioni in derivati (sia OTC sia “exchange traded”) presso le Trade Repositories autorizzate. Le nuove domande inserite ed i chiarimenti forniti mirano a fornire la corretta chiave interpretativa ed applicativa dell’obbligo di trasmissione delle informazioni alle Trade Repositories, cui sono sottoposti tutti gli operatori in derivati, senza distinzione di soglie di operatività ed inclusi i diversi soggetti di cui all’art. 1(5) dell’EMIR (e con le sole esenzioni stabilite all’art. 1(4) dell’EMIR).
Complessivamente i punti su cui l’ESMA è intervenuta con nuove domande o chiarimenti sono 9 ed attengono a:
(i) le modalità di reporting delle informazioni sul collateral delle operazioni in derivati (TR question 3(a));
(ii) la rappresentazione del valore delle operazioni in dei derivati (TR question 3(b));
(iii) l’adempimento dell’obbligo di “backloading” delle informazioni (e cioè di trasmissione delle informazioni sulle operazioni che erano in essere al momento dell’entrata in vigore dell’EMIR);
(iv) le corrette modalità per lasciare in bianco alcuni campi nella trasmissione delle informazioni alle Trade Repositories;
(v) la rappresentazione del valore dei derivati che sono inclusi in prodotti strutturati;
(vi) le corrette modalità di reporting delle informazioni in relazione al campo concernente l’eventuale “collateralizzazione” di un’operazione in derivati;
(vii) la rappresentazione delle informazioni per i contratti derivati che non abbiano una prefissata data di estinzione;
(viii) la rappresentazione delle informazioni nel campo relativo al nozionale dei derivati considerati;
(ix) la corretta rappresentazione delle informazioni in relazione alle novations di operazioni in derivati OTC.