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ISDA pubblica un amendment al Master Agreement per l’eventuale modifica bilaterale tra le parti della clausola 2(a)(iii)

26 Giugno 2014
Di cosa si parla in questo articolo

L’ISDA ha pubblicato in data 19 giugno 2014 un documento di Amendment e un apposito Explanatory Memorandum per concordare la modifica bilaterale tra le parti delle previsioni della clausola 2(a)(iii) di un ISDA Master Agreement.

In particolare, le modifiche ed integrazioni che sarà possibile apportare alla clausola 2(a)(iii) attengono all’inserimento di un limite massimo temporale all’operatività della clausola che permette alla parte non-inadempiente di un ISDA Master Agreement di evitare il pagamento di quanto dovuto a titolo di differenziali periodici di un’operazione in derivati al verificarsi di un Event of Default (ovviamente nel caso in cui la parte non-inadempiente non abbia azionato di meccanismi di Early Termination del contratto). Tale nuovo limite temporale sarà definito ‘Condition End Date’, e secondo il testo dell’Amendment predisposto dall’ISDA, avrà una durata di 90 giorni (salvo diversa indicazione delle parti), di modo che una volta che sarà decorso tale periodo, la parte non-inadempiente non potrà più beneficiare della possibilità di evitare il pagamento dei differenziali ai sensi delle operazioni in derivati in essere.

Come chiarito dall’associazione nell’Explanatory Memorandum, la pubblicazione dell’Amendment in questione si é resa necessaria a seguito dei numerosi dubbi interpretativi sorti tra gli operatori del mercato circa la reale operatività della clausola 2(a)(iii), nonché delle diverse letture che sono state fornite anche dalla giurisprudenza di common law chiamata più volte a decidere (ad esempio all’indomani del default di Lehman Brothers) delle modalità applicative della clausola suddetta.

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