Con Comunicazione n. 0066128 dell’ 1 agosto 2013 la Consob ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla disciplina che regola lo svolgimento da parte delle banche e delle imprese di investimento dell’attività di gestione dei portali on line per la raccolta di capitali per le start up innovative (cosiddetto “equity crowdfunding”).
Come noto, l’articolo 30 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 (c.d. Decreto crescita bis) ha introdotto nel corpo del TUF gli articoli 50-quinquies e 100-ter, i quali dettano appunto una disciplina specifica in materia di raccolta di capitali di rischio da parte di start up innovative tramite portali on line.
Con Regolamento adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, la Consob, in virtù delle deleghe contenute nel d.l. n. 179/2012 e nel TUF, ha provveduto a dettare i principi ed i criteri relativi all’iscrizione nell’apposito registro, le regole che i soggetti iscritti sono tenuti a rispettare nello svolgimento dell’attività di gestione dei portali on line, nonché la disciplina applicabile alle offerte promosse per il tramite dei citati portali.