Con Comunicazione n. 1187953 del 24 novembre 2020 la Consob ha fornito chiarimenti relativi all’esenzione dell’obbligo di offerta pubblica di acquisto in caso di superamento della partecipazione rilevante determinato ex art. 106, comma 5, TUF, da ‘cause indipendenti dalla volontà dell’acquirente’.
Nello specificare tale esenzione, l’art. 49, comma 1, lett. d), del Regolamento Emittenti prevede che l’obbligo di offerta previsto dall’articolo 106 non sussista se il superamento della soglia è determinato dall’esercizio di diritti di opzione, di sottoscrizione o di conversione originariamente spettanti.
Con la presente Comunicazione la Consob chiarito come l’acquisto di azioni oggetto di recesso spettanti in opzione non possa rientrare nella fattispecie di esenzione per ‘cause indipendenti dalla volontà dell’acquirente’, in quanto, a differenza dell’esercizio del diritto di opzione negli aumenti di capitale, comporta necessariamente un incremento della percentuale di partecipazione posseduta da chi si avvale dell’opzione; incremento che non rappresenta l’effetto di una scelta altrui allo stesso non imputabile.