Con Comunicazione n. 0101125/16 dell’11 novembre 2016 la Consob ha fornito chiariti in materia di Opa da consolidamento.
Come noto, i presupposti per l’applicabilità dell’Opa da consolidamento sono: la presenza di un soggetto che individualmente o in concerto con altri soggetti detiene una partecipazione compresa tra il 30% ed il 50% del capitale di una quotata; l’effettuazione da parte di tale soggetto di acquisti, diretti o indiretti, in misura superiore al 5% del capitale della medesima società – o l’avvenuta maggiorazione dei diritti di voto di cui esso è titolare in misura superiore a tale soglia – in un lasso di tempo inferiore a 12 mesi.
Con la presente Comunicazione la Consob ha ripreso il proprio precedente orientamento (Comunicazioni Dem/2042919 del 14 giugno 2002; Dem/11016918 del 4 marzo 2011; Dcg/0080574 del 15 ottobre 2015) secondo cui “chiunque possa superare la soglia del 50% dei diritti di voto con un incremento inferiore al 3% non dovrà più ritenersi vincolato ad alcun obbligo di offerta di consolidamento”.