Con Comunicazione 3 marzo 2016 n. 0019126 la Consob ha fornito alcuni chiarimenti in ordine all’applicazione, ad un’operazione di cessione di una quota superiore al 30% del capitale sociale di una società quotata fra società appartenenti ad un medesimo gruppo, del regime di esenzione dall’obbligo di OPA per operazioni c.d. infragruppo.
In particolare, la Commissione ha ritenuto che all’operazione possa applicarsi l’esenzione opa in quanto:
– per un verso, si riscontra la ratio che giustifica l’esclusione dell’obbligo di opa nell’ambito di determinate operazioni infragruppo, cioè la sostanziale “neutralità” della riallocazione societaria ai fini degli assetti di controllo e di governance nonché della gestione della quotata;
– per altro verso, i medesimi soggetti (qualificabili come soggetti che agiscono di concerto) continuerebbero a detenere la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea della società che detiene la partecipazione nella società quotata ceduta.
Inoltre, l’operazione analizzata è stata considerata neutrale anche in termini di contendibilità della società quotata in quanto la partecipazione oggetto di trasferimento continuerà ad essere detenuta da un veicolo societario.