Con Comunicazione DCG/12019484 del 16 marzo 2012 la Consob ha risposto ad un quesito in merito all’idoneità degli strumenti offerti in scambio da una società ai fini della configurabilità dell’OPA esimente di cui all’art. 106, comma 4, del TUF.
Secondo quanto previsto dalla norma citata, che fa riferimento ai casi di Offerta pubblica di acquisto (OPA) totalitaria, “L’obbligo di offerta non sussiste se la partecipazione indicata nel comma 1 è detenuta a seguito di un’offerta pubblica di acquisto o di scambio rivolta a tutti i possessori di titoli per la totalità dei titoli in loro possesso, purché, nel caso di offerta pubblica di scambio, siano offerti titoli quotati in un mercato regolamentato di uno Stato comunitario o sia offerto come alternativa un corrispettivo in contanti”.
La nozione di “titoli” rilevante ai sensi del suddetto art. 106 TUF si ricava dal secondo comma dell’art. 101-bis del TUF, il quale prevede che “per “titoli” si intendono gli strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto, anche limitatamente a specifici argomenti, nell’assemblea ordinaria o straordinaria”.
Secondo la Commissione, tale norma va intesa nel senso che per “titoli” non si debba far riferimento unicamente alle azioni stricto sensu intese (che tipicamente hanno diritto di voto); un limite insuperabile va comunque individuato nel requisito del diritto di voto “nell’assemblea ordinaria o straordinaria”.
Ciò premesso, la Consob ritiene che non possano essere ricondotti alla fattispecie in esame quegli strumenti finanziari che attribuiscano un diritto di voto esercitabile solo “esternamente” all’assemblea, ovverosia indirettamente attraverso modalità diverse (assemblee di categoria, espressione di pareri/veti).
La Consob affronta poi un secondo aspetto, legato al nozione di titoli “quotati”, altro requisito richiesto dall’art. 106, comma 4, del TUF, al fine di considerare integrata la fattispecie dell’OPA esimente.
In particolare, la Commissione affronta il problema se, con tale termine, debba farsi riferimento a titoli per i quali sia intervenuta la sola ammissione alla negoziazione o, diversamente, che siano già oggetto di negoziazione.
Sul punto la Consob ritiene che la nozione di titoli “quotati”, ex art. 106, comma 4, del TUF, vada intesa nel senso che i titoli offerti in corrispettivo debbano essere già negoziati nel mercato borsistico.