Con Comunicazione n. DCG/12002448 del 12 gennaio 2012 la Consob ha fornito un parere in merito all’applicabilità dell’esenzione da obbligo di offerta pubblica di acquisto (OPA) di cui agli artt. 106, comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 58/1998 (“TUF”) e 49, comma 1, lett. b), n. 3, del Regolamento n. 11971/99 (“Regolamento Emittenti”).
La norma regolamentare, in attuazione della delega contenuta nell’art. 106, comma 5, lett. a), del TUF, prevede che l’acquisto di una partecipazione superiore alla soglia del 30% non comporti l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto totalitaria previsto dall’art. 106 del TUF, purchè, qualora l’operazione sia di competenza dell’assemblea, la relativa delibera sia approvata “senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in assemblea, diversi dall’acquirente, dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza anche relativa purché superiore al 10 per cento” (c.d. whitewash). In tal modo, si rimette ai soggetti che rinunciano all’exit assicurato dall’Opa obbligatoria la valutazione circa la convenienza di tale rinuncia rispetto all’ipotesi di salvataggio della società partecipata.
Nel caso di specie la società (A) e la società (B) avevano stipulato un accordo di sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale della società (A) ai sensi del quale la società (B) si era impegnata a sottoscrivere, subordinatamente all’avverarsi di determinate condizioni, una porzione dell’aumento di capitale sociale della società (A) riservato ad investitori ritenuti “strategici”.
L’operazione, parte di un piano industriale di risanamento volto al salvataggio dell’Emittente, era subordinata alle seguenti condizioni: (i) asseverazione, ai sensi dell’articolo 67 della l.f., del piano di risanamento della società (A) presentato alle banche (ii) ristrutturazione dell’indebitamento della società (A) con il ceto bancario, (iii) liberazione dell’aumento di capitale in denaro riservato ad una terza società (C) e dell’aumento di capitale in natura riservato ad alcuni soci; (iv) stipula da parte della società (C) e della società (B) di uno specifico patto parasociale.
Secondo la Commissione, al caso analizzato doveva considerarsi applicabile l’esenzione dall’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto sul presupposto che: (i) da un lato, l’operazione di ricapitalizzazione sottoposta all’attenzione dell’assemblea dei soci era stata strutturata in modo tale da permettere l’ingresso nell’azionariato della società (A) di ulteriori investitori in qualità di soci finanziatori di minoranza; (ii) dall’altro, la stipulazione del patto parasociale con altra società (B) non avrebbe comportato un mutamento di controllo dell’Emittente, permanendo in capo ad una società terza (C) il controllo dello stesso.