Con Comunicazione n. DCG/CLE/11094379 del 23 novembre scorso, la Consob ha fornito il proprio indirizzo interpretativo in ordine all’applicabilità dell’articolo 42 del Regolamento Emittenti (best price rule) ad un’offerta pubblica di scambio su titoli obbligazionari.
La c.d. best price rule, prevista dal suddetto articolo 42, richiede, in caso di acquisti effettuati dall’offerente nel corso dell’offerta e nei sei mesi successivi alla data di pagamento a prezzi superiori al corrispettivo dell’offerta, di adeguare quest’ultimo a tale prezzo più alto.
Nel caso esaminato, la Commissione ha escluso l’applicabilità della cd. best price rule per due motivi.
In primo luogo, la Consob ha evidenziato come l’esistenza di un impegno al riacquisto assunto dall’offerente risultasse prevista dagli stessi regolamenti dei prestiti obbligazionari i cui titoli costituivano oggetto dell’offerta e, per tale motivo, rappresentasse una caratteristica intrinseca originariamente connaturata alle emissioni nell’ambito delle quali tale impegno era stato assunto.
In secondo luogo, perché non si sarebbe trattato di acquisti suscettibili di minare in alcun modo la parità di trattamento dei portatori dei titoli – principio alla cui tutela è preordinata la previsione di cui all’art. 42 del Regolamento Emittenti – posto che chiunque tra costoro era messo in condizioni di fruire della relativa facoltà.