Con Comunicazione n. DME/11065125 del 21 luglio 2011 la Consob, ad esito della consultazione pubblica iniziata il 18 aprile 2011, ha aggiornato i criteri generali in base ai quali è possibile modificare la percentuale di flottante rilevante per l’obbligo di acquisto previsto dall’art. 108, comma 2, del d.lgs. 58/1998, in conformità con quanto previsto dall’art. 50 del regolamento emittenti.
Alla luce della nuova disciplina, introdotta a seguito del recepimento della direttiva opa, e tenuto conto delle modifiche intervenute nelle caratteristiche del mercato italiano (capitalizzazione, qualità dell’azionariato, ecc.), la Consob ha quindi ritenuto opportuno formulare un aggiornamento degli standard definiti con la comunicazione n. Dme/2078716 del 2 dicembre 2002, che prevedevano, in sintesi, una soglia minima di flottante, ai fini dell’elevazione della partecipazione oltre il 90%, pari a 330 milioni di euro, ed una serie di potenziali soglie di partecipazione, superiori al 90%, comprese tra il 90,5% e il 97% con crescita progressiva pari allo 0,5%.
La comunicazione evidenzia che, al fine di stabilire un livello minimo di flottante astrattamente idoneo a garantire la regolarità dell’andamento delle quotazioni, la Commissione ha tenuto conto della liquidità delle società negoziate nei mercati gestiti da Borsa Italiana, che è da considerare strettamente correlata alla misura della capitalizzazione di mercato delle società. Sulla base di verifiche condotte, è stata fissata quale prima soglia di capitalizzazione del flottante, necessaria ai fini dell’elevazione della partecipazione oltre il 90%, un valore minimo di 250 milioni di euro.
La Consob ha quindi ritenuto opportuno, in via generale, stabilire:
a) soglie di flottante crescenti per livelli crescenti di capitalizzazione;
b) quattro livelli di partecipazione superiori al limite del 90%, in un intervallo compreso tra il 91% e il 94%, con incrementi dell’1%.
La comunicazione, sulla base di tali criteri, fissa in un’apposita tabella scaglioni di capitalizzazione, ordinati in senso crescente, a fronte di ciascuno dei quali viene prevista una specifica soglia di partecipazione superiore al 90%. La capitalizzazione delle società è calcolata sulla base della media ponderata delle quotazioni di mercato nei sei mesi precedenti.
Pertanto, sulla base dei criteri così definiti nella comunicazione, la società di gestione del mercato segnalerà alla Consob i casi per i quali sia possibile determinare una soglia superiore a quella fissata dall’art. 108 del Tuf; ciò relativamente alle società quotate per le quali, in connessione con il lancio di un’offerta pubblica di acquisto totalitaria o altrimenti, per effetto di acquisti selettivi di azioni sia sul mercato sia fuori mercato, possa realizzarsi o si sia realizzata la concentrazione nelle mani di un unico soggetto (o di più soggetti che agiscano di concerto ai sensi dell’art. 109 del Tuf) di una partecipazione superiore al 90%. In particolare, nel caso in cui la condizione si verifichi all’esito di un’opa, la nuova soglia verrebbe fissata in via preventiva, mentre in tutti gli altri casi verrebbe fissata su iniziativa della Consob ovvero sulla base di segnalazione dell’interessato.
Stante comunque l’esigenza di garantire gli interessi degli investitori, la Commissione, in ogni caso, terrà conto di situazioni eccezionali che, incidendo sulla qualità del flottante, possano inficiare il "regolare andamento delle negoziazioni" e, pertanto, ostino alla determinazione di una soglia superiore al 90%.
Nella comunicazione è precisato che, successivamente al primo provvedimento di elevazione delle soglie, si procederà ad un controllo della capitalizzazione della società, mediante un’attività di "manutenzione periodica" delle soglie con cadenza annuale, nonché di "manutenzione straordinaria" delle stesse al verificarsi di operazioni straordinarie che comportino rilevanti variazioni della capitalizzazione di mercato delle azioni ordinarie dell’emittente (i.e. aumenti o diminuzioni di capitale, fusioni, scissioni e distribuzione di dividendi straordinari).
La comunicazione evidenzia, infine, che la determinazione per un dato emittente della soglia di partecipazione superiore al 90% è valida ai soli effetti del caso concreto rispetto al quale si sono verificate le condizioni per il relativo innalzamento e, pertanto, esclusivamente nei confronti del soggetto che ha determinato l’operazione a seguito della quale è stato assunto il provvedimento di modifica ai sensi dall’art. 112 del Tuf. Nel caso di successiva ulteriore applicazione, per la medesima società, la Consob provvederà ad effettuare eventuali nuove determinazioni.
La comunicazione abroga la precedente Dme/2078716 del 2 dicembre 2002.