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Nuova disciplina in materia di OPA: modifiche al Regolamento Emittenti

10 Giugno 2011
Di cosa si parla in questo articolo

Con Delibera n. 17731 del 05 aprile 2011, la Consob, in attuazione del nuovo regime comunitario (Direttiva 2004/25/CE), ha approvato le modifiche al Regolamento Emittenti in materia di offerte pubbliche di acquisto e di scambio (OPA/OPSC).
Ratio normativa di tale intervento è stata quella di: rafforzare le tutele degli azionisti di minoranza e la trasparenza informativa; semplificare gli adempimenti e le procedure; assicurare la parità di trattamento tra investitori italiani ed esteri; favorire la partecipazione attiva alla governance delle imprese.
La nuova disciplina entrerà in vigore il 02 maggio 2011, fatte salve alcune norme in materia di offerte sui titoli di debito, inapplicabilità della disciplina dell’OPA, esenzioni dall’OPA obbligatoria, che acquisteranno efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della delibera in Gazzetta Ufficiale. Infine, un regime transitorio generale ed uno specifico è stato previsto per il computo dei derivati ai fini delle offerte obbligatorie.
Come specificato dalla stessa Autorità di Vigilanza nel proprio comunicato stampa, tra le novità di maggior rilievo vi sono:

– la possibilità, in caso di successo di OPA promosse dall’azionista di controllo o da altri soggetti insider, di riaprire i termini del periodo d’offerta, per consentire l’adesione anche agli azionisti che in un primo momento hanno scelto di non conferire i titoli;
– l’estensione della best price rule (l’obbligo di allineare il prezzo d’offerta al prezzo più alto pagato dall’offerente) anche ai sei mesi successivi alla chiusura dell’offerta;
– il computo, ai fini del superamento della soglia del 30% e della determinazione del prezzo, anche degli acquisti di strumenti finanziari derivati di qualsiasi tipo (compresi quelli con regolamento in contanti);
– il coinvolgimento degli azionisti di minoranza in alcuni casi di esenzione dall’obbligo di OPA;
– una più precisa identificazione delle condotte che si configurano come concerto tra azionisti;
– la semplificazione della normativa italiana in materia di offerte su titoli di debito, al fine di adeguarla al quadro internazionale nonché l’esclusione dall’ambito applicativo della disciplina OPA delle operazioni di ristrutturazione del debito soggette alle approvazioni dei titolari dei relativi strumenti (cosiddette consent solicitation).

Inoltre, ad esito delle consultazioni pubbliche, sono stati affinati alcuni punti nel testo definitivo, ed in particolare:

– il computo di tutti i derivati ai fini dell’obbligo di OPA, pur rimanendo un elemento qualificante della nuova disciplina, è stato limitato – come richiesto dal mercato – attraverso l’inserimento di alcune ipotesi di esenzione;
– la definizione dell’azione di concerto è stata affinata, venendo incontro alle osservazioni degli operatori, anche attenuando le presunzioni automatiche;
– la semplificazione degli obblighi di trasparenza e l’applicabilità della best price rule nei sei mesi successivi alla chiusura dell’offerta.

 

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