Banca d’Italia ha emanato una propria comunicazione relativamente agli obblighi di notifica alla stessa autorità discendenti dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento UE n. 236/2012 in materia di vendite allo scoperto e di crediti default swap (CDS).
Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento europeo sullo short selling, fissata per il prossimo 01 novembre 2012, vengono infatti introdotti obblighi di segnalazione delle posizioni nette corte sopra una certa soglia e alcune limitazioni alle vendite allo scoperto degli strumenti finanziari.
Per quanto attiene i titoli di Stato e i CDS sul debito sovrano, il Regolamento UE n. 236/2012 introduce, tra l’altro: l’obbligo di segnalazione alle autorità competenti di posizioni nette corte individuali su debito sovrano di importo rilevante (art. 7); il divieto di effettuare vendite allo scoperto in assenza della disponibilità dei titoli, nonché il divieto di assumere posizioni uncovered su credit default swap su emittenti sovrani (artt. 13, 14); l’esenzione dalle predette regole per le attività svolte dai market maker e dai primary dealer in titoli di Stato, previa notifica alle autorità competenti (art. 17).
Per far fronte ai nuovi obblighi europei, il Decreto Sviluppo (d.l. 179/2012) ha introdotto l'articolo 4-ter nel D.Lgs, 58/1998 (TUF), il quale ha individuato nella Banca d’Italia e nella Consob le autorità competenti per ricevere le notifiche, attuare le misure ed esercitare le funzioni e i poteri ordinari previsti dal Regolamento, attribuendo al Ministero dell’Economia e delle Finanze poteri di intervento in circostanze eccezionali, da esercitarsi su proposta della Banca d’Italia, sentita la Consob.
Con specifico riguardo al ruolo della Banca d’Italia, alla stessa devono essere effettuate le notifiche delle posizioni corte nette sul debito sovrano e le notifiche da parte dei market maker italiani e degli operatori principali autorizzati in titoli di Stato che intendono avvalersi delle esenzioni.