Con Comunicazione n. DIN/12010034 del 9 febbraio 2012 la Consob fa il punto sulle regole di condotta che gli intermediari devono adottare nei confronti della clientela in caso di operazioni di riacquisto o rimborso anticipato di titoli computabili nel patrimonio di vigilanza.
Secondo la Consob, nel caso di operazioni di riacquisto da parte di banche di propri strumenti finanziari (obbligazioni subordinate e analoghi titoli di debito, comunque denominati), che siano computabili nel patrimonio di vigilanza, gli intermediari devono prestare particolare attenzione sulle specifiche cautele da adottare nell’interazione con la propria clientela al dettaglio.
Tali cautele si tramutano: da un lato, per gli intermediari che detengono in custodia ed amministrazione gli strumenti finanziari, nell’obbligo di attivarsi, per quanto ragionevolmente esigibile anche in considerazione della durata dell’offerta, per informare tutti gli investitori retail titolari degli strumenti medesimi, anche laddove non possano direttamente aderirvi, circa i termini e le condizioni dell’operazione; dall’altro, per gli intermediari che vogliano raccomandare in via personalizzata l’adesione all’offerta, nell’obbligo di fornire tale consulenza solo a fronte di rigorosa valutazione di adeguatezza, condotta e motivata alla luce del confronto con gli effetti per il portatore nel caso di mancata adesione.