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Controlli sull’emissione e offerta di strumenti finanziari: Banca d’Italia annuncia nuove ipotesi normative e sospende obbligo di invio del mod. 83 Vig.

9 Settembre 2011
Di cosa si parla in questo articolo

Con comunicazione del 17 agosto 2011 pubblicata nel Bollettino di Vigilanza di agosto, la Banca d’Italia ha preannunciato l’avvio, nel prossimo futuro, di una nuova consultazione su una diversa ipotesi normativa relativamente alla disciplina dei controlli sull’emissione e offerta di strumenti finanziari di cui all’articolo 129 TUB, che sia incentrata sull’utilizzo dell’Anagrafe Titoli gestita dalla Banca d’Italia in qualità di Agenzia Nazionale di Codifica degli strumenti finanziari, ed eventualmente sull’introduzione di ulteriori obblighi informativi, integrati nella predetta Anagrafe Titoli, in modo da unificare i diversi canali di richiesta di informazioni al mercato fin qui tenuti distinti.

Nella stessa comunicazione la Banca d’Italia, in vista del prossimo avvio del nuovo regime attuativo dell’articolo 129 TUB, ha sospeso l’obbligo di invio di moduli cartacei (mod. 83 Vig.) previsto nel Titolo IX, Capitolo 1, Sezione IV delle Istruzioni di Vigilanza per le banche (Circolare Banca d’Italia n. 229 del 21 aprile 1999).

In generale, si ricordi come la suddetta disciplina dei controlli sull’emissione e offerta di strumenti finanziari era stata profondamente innovata dall’articolo 1, comma 7 del d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, la quale aveva abrogato ogni forma di vaglio preventivo sulle operazioni da parte della Banca d’Italia e mantenuto in capo ad essa la facoltà di richiedere a chi emette od offre strumenti finanziari segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti gli strumenti finanziari emessi od offerti in Italia, ovvero all’estero da soggetti italiani, al fine di acquisire elementi conoscitivi sull’evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari.

In relazione a tali innovazioni, erano state dichiarate non più applicabili le Istruzioni di Vigilanza per le banche (Circolare Banca d’Italia n. 229 del 21 aprile 1999) emanate ai sensi del previgente articolo 129 TUB concernenti gli obblighi di comunicazione preventiva e i poteri di intervento della Banca d’Italia (Cfr. provvedimento del Governatore 16 gennaio 2007 in materia di “Emissione e offerta di strumenti finanziari”.9.30 09/09/20119.30 09/09/2011); era stato contestualmente precisato che, in attesa dell’emanazione delle disposizioni attuative del nuovo articolo 129 TUB, si sarebbero continuate ad applicare le previsioni di cui alla Sezione IV delle citate Istruzioni di Vigilanza per le banche in materia di segnalazioni consuntive alla Banca d’Italia.

Tuttavia, alla luce dell’evoluzione dei mercati e della prassi applicativa, il vigente sistema di raccolta delle segnalazioni consuntive si è rivelato non più idoneo ad assicurare l’efficace perseguimento delle finalità di monitoraggio dell’evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari di cui al vigente disposto dell’articolo 129 TUB.

Per tale motivo, nel maggio 2008 era stata avviata una consultazione pubblica su una prima ipotesi di revisione dello schema segnaletico, la quale aveva fatto emergere la necessità di condurre ulteriori approfondimenti finalizzati a realizzare il miglior perseguimento delle esigenze conoscitive, contenendo altresì gli oneri a carico dei soggetti segnalanti mediante un razionale utilizzo delle basi informative esistenti.

In concomitanza con lo sviluppo delle riflessioni, la Banca d’Italia aveva già preannunciato, con nota dell’11 dicembre 2009, una revisione delle comunicazioni sull’emissione e l’offerta di strumenti finanziari, prospettando l’ipotesi di superare l’attuale sistema incentrato sull’invio di moduli cartacei (mod. 83 Vig.).

Obbligo quest’ultimo, come detto, sospeso dalla Banca d’Italia proprio con la comunicazione in oggetto.

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