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L’Avvocato della Corte UE sull’ambito della tutela delle direttive 94/19/CE e 97/9/CE ai risparmiatori ed agli investitori

16 Giugno 2017
Di cosa si parla in questo articolo

L’Avvocato generale della Corte di Giustizia dell’Unione europa, M. Campos Sánchez-Bordona, ha fornito la propria interpretazione sulle direttive 94/19/CE e 97/9/CE, precisando se queste siano applicabili ai fondi versati a un ente creditizio dai suoi clienti, al fine di acquistare azioni o sottoscrivere obbligazioni dell’ente medesimo.

Alla luce delle considerazioni svolte nel provvedimento in allegato, l’Avvocato generale ha quindi concluso nei seguenti termini.

1. L’articolo 1, punto 1, della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, come modificata dalla direttiva 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, deve essere interpretato nel senso che la definizione di “deposito” non comprende:

– i fondi trasferiti da un conto bancario personale, con il consenso del titolare, su un altro conto intestato ad un ente creditizio, allo scopo di sottoscrivere la futura emissione di obbligazioni di quest’ultimo;

– i fondi trasferiti, alle medesime condizioni, allo scopo di acquistare le azioni di un ente creditizio che sono state oggetto di un’offerta pubblica di acquisto;

2. La direttiva 94/19 non osta a che la legislazione di uno Stato membro possa tutelare detti fondi in qualità di depositi garantiti, sempreché in tal modo non si pregiudichi l’efficacia del sistema di tutela stabilito dalla direttiva stessa.

3. L’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori, si applica in caso di incapacità di un’impresa di investimento di rimborsare i fondi dovuti ai suoi clienti.

4. Sia l’articolo 1, punto 1, della direttiva 94/19 che l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 97/9 sono sufficientemente chiari, precisi e incondizionati per poter essere fatti valere direttamente dai singoli dinanzi agli organi giurisdizionali nei confronti di organismi che, indipendentemente dalla loro forma giuridica, siano stati incaricati di prestare un servizio di interesse pubblico e che dispongano a tal fine di poteri derogatori rispetto alle norme applicabili nei rapporti fra singoli, circostanze che devono essere accertate dal giudice nazionale.

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