Con Risposta n. 15 del 7 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla fruizione del Superbonus di cui all’articolo 119 del D.l. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) per la ristrutturazione di un immobile composto da tre unità immobiliari che a seguito dei lavori diventeranno due, ciascuna indipendente dall’altra, con passaggio dalla classe energetica da G ad A.
In particolare, evidenzia l’Agenzia, l’istante non potrà accedere al Superbonus atteso che l’attuale configurazione dell’immobile di proprietà dello stesso non appare riconducibile né al concetto di condominio, né a quello di edificio residenziale unifamiliare o di unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti (così come previsto dai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio).
Non rileva quindi la circostanza che al termine dei lavori sarà possibile individuare due unità indipendenti e con accessi separati su cortili di proprietà.
Resta fermo che, sarà comunque possibile per l’istante fruire delle detrazioni ordinariamente previste per gli interventi di riqualificazione energetica o di recupero del patrimonio edilizio per i quali spettano le detrazioni attualmente disciplinate dagli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013.
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