Con Risposta n. 64 del 28 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina prevista per la fruizione del Superbonus previsto dall’articolo 119 del D.l. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) da parte di una Fondazione iscritta all’anagrafe delle Onlus per interventi che intende eseguire su immobili posseduti a vario titolo (piena proprietà, nuda proprietà e proprietà superficiaria).
Con riferimento ai soggetti ammessi al Superbonus, l’Agenzia, richiamando la propria circolare del 22 dicembre, n. 30/E, ha chiarito che al comma 9, lettera d-bis) dell’articolo 119 del decreto Rilancio viene stabilito che l’agevolazione si applica, tra l’altro, agli interventi effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Inoltre, chiarisce l’Agenzia, possono essere eseguiti interventi che danno diritto al Superbonus anche su un immobile detenuto in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie).
Per le Onlus, non essendo prevista alcuna limitazione espressa, il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi medesimi, ferma restando la necessità che gli interventi ammessi al Superbonus siano effettuati sull’intero edificio o sulle singole unità immobiliari.
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